Rapporto Direttive sui sussidi

Consultazione 2010/117: Modifica dell'O sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) e revisione totale dell'O del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 7 pagine

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6. Per avere diritto ai sussidi i gruppi abitativi socio-pedagogici stazionari devono soddi-

sfare le seguenti condizioni:

6.1 con l’eccezione delle vacanze aziendali di al massimo 14 giorni, ogni gruppo abitativo

è aperto 365 giorni l’anno e 24 ore su 24. Questo significa in particolare:

6.1.1 l’accesso diretto dall’esterno è possibile 365 giorni all’anno;

6.1.2 i clienti di diversi gruppi abitativi sussidiabili possono essere assistiti insieme nell’area

comune durante i fine settimana o i periodi di vacanza. Non si può procedere a uno spostamento in un’altra stanza già abitata e complessivamente il gruppo non deve superare la grandezza normale di un gruppo abitativo dell’istituto. A partire da cinque clienti deve essere garantito il doppio turno;

6.1.3 durante le vacanze aziendali è garantito un servizio di picchetto. Il servizio di picchet-

to è definito a livello concettuale. È a disposizione un piano di emergenza (tutti gli interessati sono a conoscenza del numero di telefono di emergenza, in situazioni di emergenza il cliente può essere riaccolto entro 3-5 ore);

6.1.4 nel caso in cui un gruppo abitativo non è aperto tutto l’anno, vi è una diffida connessa

a pertinenti oneri. Se entro sei mesi detti oneri non sono adempiuti, il diritto del gruppo abitativo ai sussidi è revocato;

6.2 per l’offerta «gruppo abitativo socio-pedagogico stazionario» (gruppo di 6-10 clienti,

compresa l’assistenza successiva) l’UFG prevede un effettivo del personale pari al 460 per cento. Tale effettivo comprende la direzione dell’istituto, i educatori sociali (anche quelli in formazione) e le guardie notturne. Gli stagisti non ne fanno parte. In casi motivati tale effettivo può essere ridotto al massimo di una percentuale

d’occupazione pari al 60 per cento;

6.3 l’effettivo del personale deve garantire la presenza educativa in loco 24 ore su 24 e il

doppio turno a partire da cinque fanciulli e giovani, soprattutto durante le fasi importanti sotto il profilo pedagogico. Di queste fasi fanno ad esempio parte l’orario di pranzo, il doposcuola e le sere (comprese le sere di domenica).

7. Le offerte supplementari definite nel modello dei sussidi forfetari (art. 9 OPPM) sono

sussidiabili se soddisfano le seguenti condizioni elencate qui di seguito.

7.1 I gruppi ammissione d’urgenza accolgono in modo rapido i clienti in situazioni di crisi.

Nelle offerte di diagnosi rientrano in particolare i centri d’osservazione. Tali offerte complementari sono descritte concettualmente. L’UFG riconosce per queste offerte un effettivo del personale pari a una percentuale d’occupazione del 200 per cento per gruppo. In casi motivati tale effettivo può essere ridotto al massimo di una percentuale d’occupazione pari al 50 per cento.

7.2 I gruppi chiusi in istituti d’educazione dispongono di uno standard di sicurezza supe-

riore e delle pertinenti basi legali. Il diritto penale minorile prevede espressamente la possibilità di eseguire misure e pene detentive in istituti privati. Misure disciplinari e di sicurezza (carcerazione, trasferimento in un altro istituto, immobilizzazione, ecc.) costituiscono una grave ingerenza nei diritti fondamentali dei giovani in questione e perlomeno le loro basi (competenza, condizioni di un ordine) devono essere disciplinate in un’ordinanza cantonale. Se necessario, i dettagli sono disciplinati in un regolamento. Per questo tipo di offerte complementari l’UFG riconosce un effettivo del personale educativo pari a una percentuale di occupazione del 150 per cento. In casi motivati tale effettivo può essere ridotto al massimo di una percentuale d’occupazione pari al 30 per cento.

7.3 Per singoli posti nel reparto disciplinare è riconosciuta una percentuale d’occupazione

pari al 10 per cento.

7.4 Per la formazione professionale effettuata all’interno dell’istituto l’UFG riconosce un