Progetto

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 8 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Art. 5a (nuovo) Esami del patrimonio genetico di gameti o di embrioni in vitro e loro

selezione

1L'esame del patrimonio genetico di gameti e la loro selezione onde influire sul sesso o su altre caratteristiche del figlio sono ammissibili unicamente se se non si può evitare altrimenti il pericolo di trasmettere la predisposizione a una malattia grave. È fatto salvo l'articolo 22 capoverso 4.

2L'esame del patrimonio genetico di embrioni in vitro e la loro selezione in funzione del sesso e di altre caratteristiche sono ammissibili unicamente se:

a. non si può evitare altrimenti il pericolo che si annidi nell’utero un embrione con una predisposizione a una malattia grave;

b. è probabile che questa malattia grave si manifesti prima dei 50 anni;

c. non è disponibile una terapia efficace e appropriata per lottare contro questa malattia grave; e

d. la coppia comunica per scritto al medico di non poter ragionevolmente correre il pericolo di cui alla lettera a.

Art. 5b (nuovo) Consenso della coppia

1Si possono applicare metodi di procreazione soltanto se la coppia interessata ha dato il suo consenso scritto dopo essere stata informata e consigliata in modo circostanziato. Dopo tre cicli di trattamento infruttuosi, la coppia deve rinnovare il consenso; prima deve disporre di un adeguato tempo di riflessione.

2Il consenso scritto della coppia è richiesto anche nel caso di riattivazione di oociti impregnati.

3Se un metodo di procreazione presenta un rischio elevato di gravidanza plurima, il trattamento può essere praticato soltanto se la coppia è disposta ad accettare anche una gravidanza plurima.

4Prima di ogni fase del metodo di procreazione la coppia interessata dev'essere resa attenta in merito al suo diritto all’autodeterminazione.

Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva

1Prima dell'applicazione di un metodo di procreazione occorre che il medico informi in modo circostanziato la coppia interessata:

Art. 6a (nuovo) Informazione e consulenza in caso di metodo di procreazione inteso

a evitare la trasmissione di una malattia grave

1

Prima di applicare un metodo di procreazione inteso a evitare la trasmissione della predisposizione a una malattia grave il medico veglia affinché alla coppia, oltre all'informazione e alla consulenza di cui all'articolo 6, sia fornita una consulenza genetica non direttiva da parte di una persona competente. La coppia interessata dev'essere informata in modo circostanziato su: