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Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 8 pagine

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Art. 30 cpv. 1

1Chiunque lascia sviluppare un embrione all’esterno del corpo materno per un periodo che eccede il tempo nel quale è ancora possibile l’annidamento nell’utero è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 31 cpv. 1

1Chiunque applica un metodo di procreazione a una madre sostitutiva è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 32 Abuso di patrimonio germinale

1Chiunque provoca un’impregnazione o un susseguente sviluppo fino allo stadio di embrione, usando patrimonio germinale ricavato da un embrione o feto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2Chiunque aliena per compenso o acquista patrimonio germinale umano o prodotti di embrioni o feti è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

3Se il colpevole ha agito per mestiere, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Art. 33 Esame del patrimonio genetico e selezione di gameti o di embrio-

ni in vitro

Chiunque, nell’ambito di un metodo di procreazione, esamina il patrimonio genetico di gameti o di embrioni in vitro e li seleziona in base al sesso o ad altre caratteristiche senza che si intenda, con tale procedura, evitare la trasmissione ai discendenti di una malattia grave, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 34 Applicazione senza consenso o autorizzazione

1Chiunque applica un metodo di procreazione senza il consenso della persona dalla quale provengono i gameti, o della coppia interessata, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2È parimenti punibile chi, senza autorizzazione o in virtù di un'autorizzazione ottenuta tramite indicazioni fallaci, applica metodi di procreazione o conserva o procura per mediazione gameti, oociti impregnati o embrioni in vitro o prescrive esami del patrimonio genetico di embrioni in vitro.

Art. 35 cpv. 1

1Chiunque interviene sul patrimonio genetico di una cellula della via germinale o di una cellula embrionale, modificandone l’informazione genetica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.