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Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 8 pagine

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Art. 9 cpv. 1 e 3

1L’autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera a è rilasciata soltanto ai medici.

3Abrogato

Art. 10, rubrica, cpv. 1 e 2 lett. c

Conservazione e mediazione di gameti, oociti impregnati ed embrioni in vitro

1L’autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera b è rilasciata soltanto ai medici.

2Essi devono:

c. provvedere secondo lo stato della scienza e della pratica a una conservazione dei gameti, degli oociti impregnati e degli embrioni in vitro.

Art. 10a (nuovo) Prescrizione dell’esame del patrimonio genetico di embrioni in

vitro

1

L’autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 è rilasciata soltanto ai medici. 2

Essi devono:

a. disporre di un'autorizzazione cantonale ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera a;

b. disporre di un perfezionamento professionale nel settore della genetica medica o praticare, nell’ambito del perfezionamento professionale, sotto la vigilanza di medici che hanno seguito un perfezionamento professionale adeguato; e

c. assicurare che il metodo e la collaborazione con i laboratori interessati corrispondano allo stato della scienza e della pratica.

Art. 11 cpv. 1 e 2 lett. e

1I titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 devono presentare ogni anno un rapporto sulla loro attività all'autorità cantonale preposta all'autorizzazione.

2Il rapporto deve informare su:

e. la conservazione e l'uso di gameti, oociti impregnati ed embrioni in vitro;

Art. 11a (nuovo) Obbligo di notifica

1Subito dopo aver ottenuto il consenso della coppia interessata all’applicazione del metodo di procreazione, i medici titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 notificano all’UFSP: