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Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 8 pagine
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Art. 36 cpv. 1
1Chiunque produce un clone, una chimera o un ibrido è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 37 lett. dbis(nuova) e lett. e
Chiunque intenzionalmente,
dbis. viola l’obbligo di notifica di cui all’articolo 11a capoverso 1;
e. Abrogata
è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
Art. 43a (nuovo) Disposizione transitoria della modifica del ...
Il rapporto di valutazione e le proposte di cui all'articolo 14a capoverso 4 sono sottoposti al Consiglio federale per la prima volta al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge.
II
La legge federale dell'8 ottobre 20049 sugli esami genetici sull'essere umano è modificata come segue:
Art. 35 cpv. 2 lett. k (nuova)
2La Commissione ha in particolare il compito di:
k. pronunciarsi, su richiesta del servizio federale competente, in merito alle notifiche ai sensi dell'articolo 11a capoverso 1 lettera a della legge del 18 dicembre 199810 sulla medicina della procreazione (LPAM) concernenti l'adempimento delle condizioni di ammissibilità per l'esecuzione dell'esame genetico di embrioni in vitro.
III
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
9 RS 810.12
10 RS 810.11