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Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 8 pagine
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d. i processi d'esecuzione e di vigilanza.
3I titolari di un'autorizzazione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 sono tenuti a fornire all'UFSP e alla persona incaricata di realizzare la valutazione, su richiesta e in forma anonima, i dati necessari alla valutazione
4Conclusa la valutazione, il Dipartimento federale dell'interno presenta un rapporto al Consiglio federale e gli sottopone proposte per il seguito.
5Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.
Art. 15 cpv. 1
1I gameti si possono conservare soltanto previo consenso scritto della persona dalla quale provengono e al massimo per cinque anni. Su richiesta di questa persona, la durata massima di conservazione è prorogata di altri cinque anni.
Art. 16, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lettera a, cpv. 2 e 4
Conservazione di oociti impregnati e di embrioni in vitro
1Gli oociti impregnati e gli embrioni in vitro si possono conservare solo se:
a. la coppia interessata dà il proprio consenso scritto; e
2La durata di conservazione è limitata a cinque anni. Su richiesta della coppia interessata, la durata massima di conservazione è prorogata di altri cinque anni.
4In caso di revoca del consenso o di scadenza del termine di conservazione gli oociti impregnati e gli embrioni in vitro vanno distrutti immediatamente. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 19 dicembre 20038 sulle cellule staminali.
Art. 17 cpv. 1 e 3
1Durante un ciclo di trattamento, all’esterno del corpo materno possono essere sviluppati al massimo:
a. tre embrioni, se il patrimonio genetico degli embrioni non è esaminato;
b. otto embrioni, se il patrimonio genetico degli embrioni è esaminato.
3Abrogato
Art. 29 cpv. 1
1Chiunque produce un embrione mediante impregnazione, nell’intento di usarlo o di permetterne l’uso per uno scopo diverso da quello di causare una gravidanza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.