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Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 8 pagine
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a. in quale misura sono adempiute le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 5a capoverso 2;
b. quali sono i laboratori che partecipano all’applicazione del metodo.
2La notifica non deve contenere indicazioni che permettano l’identificazione delle persone.
Art. 12 Vigilanza
1L'autorità preposta all'autorizzazione vigila sul rispetto delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e l'adempimento degli obblighi e di eventuali oneri.
2Effettua ispezioni e a tale scopo può accedere a fondi, stabilimenti e locali. Il titolare dell'autorizzazione, su richiesta, deve fornire gratuitamente all'autorità preposta all'autorizzazione le informazioni e i documenti necessari e qualsiasi altro genere di sostegno.
3Può prendere tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge. Può segnatamente:
a. presentare reclami e fissare un termine adeguato per il ripristino della situazione conforme al diritto;
b. in caso di gravi infrazioni alla presente legge, vietare l’uso di locali o di impianti, chiudere aziende e sospendere o revocare autorizzazioni.
4Il Consiglio federale può delegare compiti esecutivi, in particolare compiti di controllo, a organizzazioni e a persone di diritto pubblico o privato. Provvede a rimunerare i compiti delegati.
Art. 14 Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione concernenti il rilascio e la revoca delle autorizzazioni, gli obblighi dei loro titolari e la vigilanza.
Titolo prima dell'art. 14a (nuovo)
Sezione 2a: Valutazione
Art. 14a (nuovo)
1L’UFSP provvede affinché gli effetti delle disposizioni della presente legge concernenti l’esame del patrimonio genetico degli embrioni in vitro e la loro selezione siano valutati.
2La valutazione riguarda in particolare:
a. la corrispondenza dei dati notificati in virtù dell’articolo 11a capoverso 1 lettera a con le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 5a capoverso 2;
b. la rilevazione del numero di coppie e dei metodi praticati nonché i risultati ottenuti;
c. le conseguenze sulla società;