Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine
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1.6.2 LPAM
Come nell’avamprogetto 2009, la revisione proposta della LPAM comprende nello specifico (cfr. n. 1.5.2.1):
- la determinazione delle indicazioni ammissibili per la DPI,
- l’introduzione di un sistema di autorizzazione e notifica separato, con l’UFSP come autorità competente,
- regole per l’informazione e la consulenza genetica della coppia interessata, e
- indicazioni relative alla valutazione.
Sulla base della decisione di orientamento del Consiglio federale del 26 maggio 2010, fondata sui risultati della procedura di consultazione relativa all’avamprogetto 2009, sono state apportate inoltre le seguenti modifiche:
- l’abrogazione del divieto di crioconservazione di embrioni umani ai sensi dell'articolo 17 capoverso 3 LPAM;
- la limitazione della regola dei tre embrioni (art. 17 cpv. 1 LPAM) ai procedimenti di FIV senza DPI. Per i procedimenti di FIV con DPI viene stabilito un nuovo limite massimo di otto embrioni sviluppabili contemporaneamente; e
- abrogazione dell’obbligo per il personale medico, dopo la comunicazione della DPI, di attendere 60 giorni la decisione con cui l’UFSP può vietare l’applicazione della DPI nel caso concreto (art. 11a LPAM).
Con queste misure di allentamento delle prescrizioni normative viene garantito che la DPI possa essere eseguita con maggiori probabilità di successo dal punto di vista medico. Al contempo, attraverso la definizione di un limite massimo degli embrioni sviluppabili ci si attiene per quanto possibile all’obiettivo fondamentale di evitare la creazione di embrioni soprannumerari.
Nella rielaborazione dell’avamprogetto è stata lasciata cadere la possibilità di sostegno finanziario dei progetti di ricerca concernenti gli effetti dell’autorizzazione della DPI sui bambini nati in questo ambito e sulla società.
1.6.3 Alternative di soluzione esaminate
Costituzione
Lo scopo di modificare la Costituzione in modo tale da consentire l’esecuzione della DPI in condizioni più favorevoli dal punto di vista medico avrebbe potuto essere raggiunto anche nei seguenti modi:
- l’ultima parte di frase dell’articolo 119 capoverso 2 Cost. lettera c avrebbe potuto essere cancellata senza alcuna formulazione sostitutiva. Così facendo, tuttavia, si sarebbe perso lo scopo costituzionale di questa parte di frase di evitare, per quanto possibile, la creazione di embrioni soprannumerari. Dalla ponderazione di tutti i beni giuridici coinvolti è emerso che tale scopo deve essere tuttavia mantenuto. La cancellazione tout court dell’ultima parte di frase avrebbe significato un’apertura eccessiva della norma costituzionale;