Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine

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- l’ultima parte di frase dell’articolo 119 capoverso 2 lettera c Cost. avrebbe potuto essere integrata con riferimento alla DPI e ulteriormente differenziata. In tal modo, tuttavia, si sarebbe raggiunto un grado di dettaglio non più adeguato ad un testo costituzionale.

LPAM

In riferimento alla modifica della LPAM, le alternative di soluzione sono state ricercate soprattutto in due ambiti:

- Numero massimo di embrioni per la DPI: se si doveva abbandonare la regola dei tre embrioni per i procedimenti di DPI, occorreva innanzitutto decidere se, in suo luogo, si doveva definire un numero più elevato o addirittura non prevedere più alcun limite massimo. Poiché, nonostante l’allentamento delle restrizioni relative alle condizioni iniziali per la DPI, è comunque necessario attenersi in linea di massima alla protezione dell’embrione, la rinuncia completa a un limite massimo avrebbe rappresentato una soluzione troppo unilaterale. Al contempo, così facendo si sarebbe violato il principio di uguaglianza, in quanto per le coppie che si sottopongono ad un procedimento di FIV con DPI sarebbe esistita una probabilità sensibilmente maggiore di realizzare il desiderio di un figlio rispetto ai procedimenti senza DPI.

Se occorre stabilire in linea generale un limite massimo anche per la DPI, il numero massimo di otto embrioni risulta adeguato per il fatto che, in questo modo, la probabilità di ottenere nel primo ciclo un embrione trasferibile è pari a quella di una FIV in cui si osserva la regola vigente dei tre embrioni. Entrambi i procedimenti beneficiano così - nell’osservanza della prescrizione di evitare per quanto possibile la creazione di embrioni soprannumerari - di condizioni di applicazione comparabilmente vantaggiose.

- Crioconservazione di embrioni: in riferimento all’autorizzazione della crioconservazione, era necessario decidere se la durata di conservazione fosse da limitare e, in questo caso, entro quale termine. La mancata determinazione di un limite di conservazione avrebbe significato un trattamento iniquo rispetto alla norma di conservazione vigente degli oociti impregnati. Per lo stesso motivo, la durata è stata stabilita in cinque anni. Ai fini della protezione dell’embrione e della coppia interessata deve inoltre esistere la possibilità di estendere questo primo termine di altri cinque anni se la coppia interessata ne fa richiesta indicando l'intenzione di eseguire ulteriori tentativi di procreazione futuri.

1.7 Armonizzazione dei compiti e delle finanze

Le spese di esecuzione annuali ammontano a 317 000 franchi (cfr. n. 3.1.1). Questa cifra comprende i costi per la vigilanza e la valutazione. Una rigorosa vigilanza e una valutazione completa sono indispensabili per garantire la tutela degli embrioni e impedire un’estensione strisciante dello spettro di indicazioni consentite (cfr. n. 2.2.4). In questo senso, anche l’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento