Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine

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embrioni, viene accordata una deroga per il procedimento con DPI (cfr. n. 2.1 e 2.2.5.

- Abrogazione del divieto di crioconservazione degli embrioni: il divieto della crioconservazione degli embrioni viene abrogato per tutti i procedimenti di FIV (cfr. n. 2.1 e 2.2.5).

- Severo controllo delle autorità: la forma proposta di controllo delle autorità sulla DPI verrà esaminata ed eventualmente modificata.

Le modifiche del progetto relative alla deroga alla regola dei tre embrioni e l’abrogazione del divieto della crioconservazione degli embrioni comportano una modifica all’articolo 119 capoverso 2 lettera c Cost. (cfr. n. 1.4.1.2). Di conseguenza è necessaria una nuova procedura di consultazione.

1.6 La nuova normativa proposta

La nuova normativa proposta non comprende solo una revisione della LPAM, ma anche una modifica dell’articolo 119 Cost. Pertanto, essa pone le basi per un disciplinamento della DPI che ne consenta l'applicazione in condizioni quadro favorevoli sul piano medico.

1.6.1 Articolo 119 Cost.

L’articolo 119 Cost. prescrive, nell’ultima parte della frase del capoverso 2, lettera c, che fuori dal corpo della donna possano essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti umani quanti se ne possano trapiantare immediatamente. Affinché questo numero possa essere incrementato per la DPI e le condizioni iniziali per il procedimento possano essere migliorate, si rende necessaria una modifica di questa parte di frase (cfr. n. 1.4.1.2.b e 2.1). La nuova normativa proposta prevede di riformulare la seconda parte di frase di questo capoverso come segue: «fuori dal corpo della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti umani quanti sono necessari per applicare la tecnica di procreazione». In questo modo viene abrogato anche il divieto di crioconservazione degli embrioni in vitro che finora veniva fatto derivare dal testo dell’articolo 119 capoverso 2 Cost. Così facendo si tiene sostanzialmente fede all’obiettivo della normativa di evitare, per quanto possibile, la creazione di embrioni soprannumerari e, al contempo, vengono create condizioni migliori per la DPI dal punto di vista medico.

Inoltre, la modifica produce anche delle conseguenze per i procedimenti di FIV senza DPI; anche in questi casi, d’ora in avanti, dai tre embrioni che è ancora consentito sviluppare (ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPAM) è possibile selezionarne uno e conservare gli altri per tentativi di procreazione successivi. La normativa si avvicina pertanto ai più recenti sviluppi nel campo della procreazione con assistenza medica, che prevedono il trasferimento di un unico embrione per ridurre il più possibile il rischio di gravidanze plurime.