Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine

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esclusivamente nell’ambito dei processi riproduttivi, appariva sensato e vantaggioso per i medici coinvolti regolamentare la DPI nella LPAM, tenendo conto degli aspetti da considerare sotto il profilo genetico (consulenza, requisiti professionali dei medici coinvolti). Grazie a un rimando alla LEGU inserito nell’articolo 8 LPAM, per i laboratori che si sarebbero occupati unicamente della parte genetica del procedimento avrebbero potuto essere definiti successivamente, se necessario, i requisiti specifici a livello di ordinanza, secondo la sistematicità della LEGU e dell’ordinanza che la concretizza.149 Un elemento a favore del disciplinamento della DPI all’interno della LPAM era costituito anche dal fatto che lo scopo della LEGU consisteva soprattutto nella protezione dell’autodeterminazione informativa (cfr. art. 119 cpv. 2 lett. f Cost.), mentre nella LPAM l’accento è posto sulla tutela degli embrioni. È proprio questa protezione a rientrare anche negli obiettivi fondamentali della regolamentazione della DPI.

Un argomento a favore di un disciplinamento della DPI nella LEGU sarebbe eventualmente stato il fatto che per la disposizione della DPI avrebbe dovuto essere introdotta un’autorizzazione federale, analogamente alla vigilanza e al controllo nel settore degli esami genetici che già oggi compete, secondo la LEGU, all’UFSP. Anche nel caso di altri esami genetici, la LEGU disciplina inoltre non soltanto i compiti dei laboratori genetici, bensì anche i requisiti e gli obblighi previsti per i medici che provvedono all'attuazione di questi procedimenti, per cui la regolamentazione dei requisiti stabiliti per le persone che provvedono a effettuare la DPI e i relativi obblighi potrebbero essere agevolmente integrati nella LEGU.

Queste argomentazioni, rilevanti per il procedimento e l’esecuzione, non potevano tuttavia confutare l’opportunità di un’integrazione oggettiva della DPI nel settore della medicina riproduttiva, per cui occorreva privilegiare l’alternativa di un loro disciplinamento all’interno della LPAM.

1.5.2.3 Procedura di consultazione

L’avamprogetto 2009 è stato sottoposto all’attenzione dei gruppi interessati dal 19 febbraio al 18 maggio 2009 per l’elaborazione di un parere.150

Circa l’ottanta percento dei 92 partecipanti alla consultazione si è espresso sostanzialmente a favore dell’autorizzazione della DPI, mentre circa il venti percento l’ha sostanzialmente respinta.

Fra i sostenitori, tuttavia, appena il quindici percento circa ha dichiarato di approvare il progetto senza riserve. I restanti sostenitori della DPI hanno criticato in particolare il mantenimento della regola dei tre embrioni e del divieto di crioconservazione degli embrioni.

I risultati principali sono i seguenti:

149Ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull’essere umano, OEGU, RS

810.122.1.

150 Il rapporto sui risultati della consultazione è visualizzabile sul sito Web delle autorità federali (http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/ind2009.html).