Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine
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federale dell’interno (OOrg-DFI)151, osserva che l’UFSP deve verificare l’efficacia delle misure legislative per la salute. Viste l’importanza e la portata della tematica, l’importo di 317 000 franchi appare appropriato.
1.8 Confronto giuridico e rapporto con il diritto europeo e internazionale
1.8.1 La situazione giuridica in altri Paesi 152
Le regolamentazioni giuridiche della DPI nei diversi Paesi rispecchiano le posizioni controverse nel valutarne il loro punto di vista etico. In particolare vengono riscontrate grandi differenze per quanto riguarda le indicazioni in merito all’ammissibilità, alle procedure (di approvazione) e al coinvolgimento delle autorità.
Nella maggior parte dei Paesi europei, la DPI è attualmente consentita e disciplinata in modo chiaro a livello normativo. Solo l’Italia e l’Austria presuppongono un divieto implicito, mentre in Irlanda e Lussemburgo la DPI non viene eseguita per altri motivi. Nessuno dei Paesi partecipanti invece ha emanato un divieto esplicito della DPI come quello espresso nell’articolo 5 capoverso 3 LPAM. La panoramica seguente indica nel dettaglio in quali Paesi la DPI è vietata, non disciplinata o consentita per legge.
Paesi dalla cui legislazione deriva un divieto alla DPI:
- Italia: Prima dell’entrata in vigore della legge sulla medicina della procreazione del 2004, la DPI era permessa e attuata, per lo meno nelle cliniche private. Oggi è vietata sulla base dell’articolo relativo alle finalità della legge sulla medicina della procreazione, che ammette le tecniche della medicina della procreazione soltanto per rimuovere le cause di infertilità di una coppia. Inoltre, ai sensi di altre norme, è vietato qualunque intervento che, per mezzo della selezione o di altre tecniche, sia inteso a predeterminare le caratteristiche genetiche, come pure la crioconservazione e la soppressione di embrioni.
Indipendentemente dalla questione della DPI, secondo la legge italiana (analogamente alla Svizzera), per ciascun ciclo di fecondazione è consentito sviluppare al massimo tre embrioni. Una sentenza della Corte Costituzionale del 2009 ha dichiarato questo limite fisso come incostituzionale. La determinazione del numero degli embrioni da sviluppare deve essere lasciata al giudizio del medico curante. Nel farlo, il medico deve considerare le circostanze concrete al fine di disporre, nel singolo ciclo, di un numero sufficiente di embrioni idonei per il trasferimento.153 La Corte
151Ordinanza del 28 giugno 2000 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno,
RS 172.212.1.
152 In questo capitolo viene illustrata la situazione giuridica in Italia, Austria, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Belgio, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia, Spagna, Inghilterra e Stati Uniti.
153 Sentenza 151/2009, consultabile all’indirizzo http://www.cortecostituzionale.it.