Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine

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caratteristiche vengono pubblicate sul sito Web dell'autorità158. L’autorità formula inoltre delle direttive specifiche, vigila sull’osservanza della normativa e fornisce consulenza al Governo. La legge consente lo screening delle aneuploidie e la DPI per la selezione di embrioni immunocompatibili, ma vieta la selezione del sesso senza correlazione a una patologia («social sexing»). Nel Regno Unito la DPI viene eseguita in nove centri.

- Stati Uniti d’America: a livello federale, negli USA non esistono regole per la DPI. Solo pochissimi Stati la vietano, in tutti gli altri è gestita in modo molto liberale. Da un sondaggio eseguito presso le cliniche americane FIV159 è emerso che circa tre quarti di esse offrono anche la DPI. Il «social sexing» è permesso in molti stati degli USA e oggi circa il 10 per cento delle DPI vengono eseguite a questo fine.

1.8.2 Rapporto con il diritto europeo

Consiglio d’Europa

Le garanzie della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)160 di regola non vanno oltre i diritti fondamentali sanciti nella Costituzione. Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, gli Stati firmatari della CEDU dispongono sostanzialmente di un ampio margine di discrezionalità nel campo della medicina della procreazione. Considerato che le disposizioni del presente avamprogetto di legge coincidono con i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, esse soddisfano anche i requisiti della CEDU.161

La Convenzione sulla biomedicina del Consiglio d’Europa162 è il primo strumento internazionale che prevede regole vincolanti per l’applicazione della medicina e per la ricerca biomedica. Essa è entrata in vigore in Svizzera il 1º novembre 2008.163 Nel capitolo IV, la Convenzione si esprime sul genoma umano: nell’articolo 11 vieta qualunque forma di discriminazione di una persona in base al suo patrimonio genetico. Questo divieto di discriminazione vigeva in Svizzera, sulla base

158 http://www.hfea.gov.uk/cps/hfea/gen/pgd-screening.htm (22.11.2010).

159 S. Baruch et al., Genetic testing of embryos: practices and perspectives of U.S. IVF clinics, Fertility and Sterility, pubblicato online, settembre 2006.

160 Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101).

161 Cfr. Evans v. United Kingdom, Application no. 6339/05, sentenza della Grande Camera del 10 aprile 2010. A questo riguardo è necessario citare una sentenza attuale della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui la negata autorizzazione senza sufficienti motivazioni di un determinato metodo di procreazione con assistenza medica (in questo caso fertilizzazione in vitro eterologa) può costituire una violazione del divieto di discriminazione in correlazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare. La Corte ha stabilito che a livello europeo non esiste un approccio unitario alla procreazione con assistenza medica e, pertanto, gli Stati non sono tenuti a consentire tutte le forme di procreazione artificiale. Nel caso in cui autorizzino la procreazione artificiale, tuttavia, sono obbligati a creare un quadro giuridico coerente che tenga conto dei diversi interessi. La sentenza deve ancora essere esaminata dalla Grande Camera della Corte e, pertanto, non ha ancora forza di legge (S. H. and others v. Austria, Application no. 57813/00, sentenza del 1º aprile 2010); consultabile all’indirizzo http://www.echr.coe.int.

162 Convenzione del 4 aprile 1997 sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (Convenzione sulla biomedicina, RS 0.810.2).

163 FF 2008 2341.