Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine
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di tessuti e cellule) e procedure operative standard nell’ottica del prelievo, dell’imballaggio, della marcatura e del trasporto delle cellule.
Le direttive menzionate non riguardano un ambito disciplinato dalle convenzioni settoriali vigenti fra la Svizzera e l’UE. Pertanto, l’adeguamento della legislazione svizzera a queste direttive non è necessario. Inoltre l’applicazione di dette norme non riguarda la DPI nello specifico, bensì i metodi di procreazione in quanto tali, e andrebbe oltre il lavoro di revisione necessario per l’autorizzazione della DPI.
1.8.3 Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
Il Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II169) garantisce i classici diritti dell’uomo. I diritti e le libertà in esso garantiti corrispondono in ampia misura a quelli della CEDU e, come questi ultimi, sono generalmente applicabili direttamente ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale. Le disposizioni del presente avamprogetto costituzionale e di legge, che coincidono con i diritti fondamentali pertinenti della Costituzione e della CEDU (cfr. n. 1.8.2), soddisfano pertanto anche i requisiti del Patto ONU II.
Il 26 marzo 1997 è entrata in vigore in Svizzera la Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo.170 La Convenzione lascia ai singoli Stati firmatari il compito di configurare la protezione prenatale e non garantisce un diritto prenatale alla vita, né enuncia un divieto all’interruzione di gravidanza.171 Da questa Convenzione non è quindi possibile dedurre alcunché relativamente al disciplinamento della DPI.
1.9 Applicazione
Competenze
Per assicurare una gestione univoca in tutto il Paese della delicata questione dell’indicazione di una DPI, l’UFSP è l’autorità competente per l’applicazione delle nuove norme. L’UFSP è sia l’autorità preposta all’autorizzazione, sia il destinatario dei messaggi concernenti i singoli procedimenti di DPI. Già oggi l’UFSP, sulla scorta della LEGU, è responsabile dell’autorizzazione dei laboratori che eseguono esami genetici; non sussiste alcun motivo per trovare altre soluzioni per i laboratori che eseguono gli esami genetici nel quadro della DPI. L’autorizzazione della DPI non cambia invece nulla nelle competenze per i compiti sovrani sopravvenuti finora (autorità cantonali preposte al rilascio dell’autorizzazione per l’applicazione di metodi di procreazione senza la DPI, coinvolgimento dell’Ufficio federale di statistica in vista della valutazione e della pubblicazione dei dati e dell’Ufficio federale dello stato civile per la trasmissione dei dati alla donazione del seme).
169 RS 0.103.2.
170 RS 0.107.
171 Messaggio del 29 giugno 1994 concernente l’adesione della Svizzera alla Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo, FF 1994 V 1, n. 212 e 33.