Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine
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quanto esposto relativamente all’eSET, n. 1.2.3.5). La terza parte della frase della lettera c deve pertanto essere modificata. Nel farlo occorre tuttavia attenersi al precetto di evitare per quanto possibile la creazione di embrioni soprannumerari. In questo senso, la terza parte della frase prescrive, nella nuova formulazione, che al di fuori del corpo della donna interessata vengano sviluppati fino a divenire embrioni solo tanti oociti quanti sono necessari per applicare la tecnica di procreazione. Nel dettaglio, questa modifica ha i seguenti effetti:
- Flessibilizzazione del numero degli embrioni sviluppabili: ai sensi della nuova formulazione, il numero massimo degli embrioni sviluppabili non è più subordinato al numero degli embrioni che possono essere trapiantati immediatamente, ma dipende dalle esigenze del procedimento di procreazione concreto. Continua tuttavia a non essere consentito sviluppare un numero di embrioni a piacere per ogni ciclo di trattamento. Inoltre, anche ai sensi della nuova formulazione, viene esplicitato a livello costituzionale che gli embrioni in vitro sono meritevoli di protezione.172 Al contempo, rimane compito del legislatore decidere se debba essere stabilito un limite massimo e, in caso affermativo, determinare quanti embrioni possono essere sviluppati al massimo per ogni ciclo di trattamento nei singoli ambiti applicativi dei procedimenti di procreazione. Se viene stabilito un limite massimo, è necessario accertarsi che tutte le coppie da trattare abbiano le stesse probabilità di ottenere, come risultato del procedimento, un embrione idoneo al trasferimento, indipendentemente dal fatto che il metodo di procreazione preveda una DPI o meno.
- Abrogazione del precetto di trapiantare immediatamente tutti gli embrioni trasferibili: anche se in un ciclo di trattamento è consentito sviluppare solo un numero esiguo di embrioni, può accadere che, al termine del procedimento, sia disponibile più di un embrione idoneo al trasferimento. Per contrastare i rischi di una gravidanza plurima, in questi casi si deve poter selezionare un singolo embrione e trasferire solo quest'ultimo (cfr. n. 1.2.3.5). Il nuovo testo della terza parte di frase non è quindi più in contrasto con questa prassi.
- Autorizzazione della crioconservazione di embrioni: ai sensi della nuova formulazione è consentito conservare gli embrioni che non vengono trapiantati immediatamente in seguito ad un eSET per un trasferimento successivo. Questo serve, da una parte, a proteggere la donna interessata da prelievi di oociti inutili e gravosi e, dall'altra, a proteggere anche gli embrioni: per evitare una rischiosa gravidanza plurima o un rigetto, l’embrione conservato - nel caso in cui non si giunga ad una gravidanza e al parto al primo tentativo o nel caso in cui la coppia desideri un altro figlio - può essere trapiantato nell’ambito di un tentativo successivo.
I restanti contenuti normativi dell’articolo 119 Cost. non sono interessati dalla modifica. In particolare, nulla deve essere modificato in merito alle indicazioni per le quali l’utilizzo dei metodi di procreazione (e quindi anche della DPI) è consentito. In questo modo, anche la DPI è ammissibile sul piano costituzionale solo se
172 A livello legislativo, oltre alla LPAM, a definire confini chiari per la protezione degli embrioni soprannumerari in vitro è la legge sulle cellule staminali (del 19 dicembre 2003, RS 810.31), che vieta l’utilizzo improprio di tali embrioni, pena la comminazione di una sanzione.