Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine
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durata possa essere prorogata di altri cinque anni su richiesta della persona dalla quale provengono i gameti. Motivo di questa modifica è l’adeguamento della legge ai nuovi termini di conservazione per gli oociti impregnati e gli embrioni ai sensi dell’articolo 16. Inoltre, per i gameti viene mantenuta la possibilità, a fronte delle condizioni di cui al capoverso 2, di concordare una durata di conservazione ancora più lunga.
Art. 16 Conservazione di oociti impregnati ed embrioni
(non ancora contenuto nell’avamprogetto 2009)
Ai sensi della legge vigente, gli embrioni non possono di principio essere conservati ai fini riproduttivi (art. 17 cpv. 3 LPAM). La conservazione è ammissibile unicamente nel caso in cui il trasferimento degli embrioni, contrariamente a quanto programmato, non venga eseguito a causa di malattia o incidente della donna e debba essere eseguito in un momento successivo.185 Al contrario, ai sensi della nuova legge gli embrioni possono essere conservati alle stesse condizioni degli oociti impregnati. Il capoverso 1 stabilisce che la conservazione degli embrioni è ammissibile se la coppia interessata dà il proprio consenso scritto e la conservazione serve a causare una futura gravidanza. Questo vale sia per i procedimenti di procreazione con DPI sia per i procedimenti senza DPI. Inoltre, nel capoverso 1 il concetto «la coppia in cura» viene sostituito dal concetto «la coppia interessata» ai fini dell’uniformità terminologica.
L’abrogazione del divieto di crioconservazione serve, da una parte, alla protezione degli embrioni: in questo modo, in futuro gli embrioni trasferibili e in grado di svilupparsi, che non possono essere trapiantati immediatamente nell’ambito di un eSET, non dovranno più essere soppressi. Dall’altra parte, l’abrogazione va a beneficio soprattutto anche della donna interessata, in quanto potrebbe essere possibile evitare un ulteriore gravoso prelievo di oociti mediante punzione follicolare. Per evitare utilizzi impropri, tuttavia, viene mantenuto il divieto di conservazione per fini diversi da quelli riproduttivi (art. 37 lett. f LPAM). Infine, all’autorità preposta all’autorizzazione deve essere presentato un rapporto annuale sulla conservazione e l’uso (art. 11 cpv. 2 lett. e).
Ai sensi della legge vigente, gli oociti impregnati possono essere conservati per un periodo massimo di cinque anni. Ai sensi della nuova legge, questo periodo di conservazione deve essere applicato anche agli embrioni (cpv. 2). Inoltre, la nuova legge accorda alla coppia interessata la possibilità di richiedere una proroga del periodo di conservazione degli oociti impregnati e degli embrioni di altri cinque anni, nel caso in cui persista il desiderio di procreazione. Nella prassi, il periodo di conservazione quinquennale si è spesso rivelato troppo breve, soprattutto nel caso di coppie giovani, tanto che gli oociti impregnati o gli embrioni dovevano essere soppressi nonostante il persistere di un desiderio di procreazione. Non da ultimo nell’interesse della protezione degli embrioni è pertanto giustificabile accordare, a determinate condizioni, una proroga di questo termine.
Ai sensi del capoverso 3, ognuno dei due partner, in forza del proprio diritto di autodeterminazione, può revocare in qualsiasi momento per iscritto il consenso alla conservazione e all’utilizzo degli oociti impregnati o degli embrioni. In caso di revoca del consenso o alla scadenza del periodo di conservazione di cinque o dieci
185 Messaggio relativo alla legge sulla medicina della procreazione, FF 1996 III 227 e 266.