Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 90Fedlex · Rapporto esplicativo

metodo di procreazione utilizzato. Al contempo, con questa distinzione del numero massimo di embrioni, il testo della legge soddisfa anche il dettame costituzionale di non sviluppare più embrioni di quanti sono necessari per il procedimento di procreazione concreto.

Nel caso in cui siano disponibili più embrioni trasferibili, analogamente al metodo senza DPI è consentito trasferire un solo embrione e conservare gli altri per un ciclo successivo. Il divieto di conservazione degli embrioni contenuto nel capoverso 3 viene pertanto abrogato (cfr. quanto sopra esposto relativamente all’art. 16).

2.2.6 Disposizioni penali (artt. 29-37)

In tutte le disposizioni penali, le comminazioni di pena vengono adeguate alle nuove disposizioni della parte generale del CP. Le modifiche di contenuto vengono effettuate unicamente negli articoli 33, 34 e 37.

Art. 33 Esame del patrimonio genetico e selezione di gameti o di embrioni

in vitro

(corrisponde all’avamprogetto 2009)

L’articolo 33, nella nuova formulazione, punisce le infrazioni all’articolo 5a. Penalizza innanzitutto l’esame del patrimonio genetico di gameti e la loro selezione, se eseguiti al di fuori delle indicazioni ammissibili (art. 5a cpv. 1). Questi comportamenti sono già punibili ai sensi della legge vigente; la nuova formulazione dell’articolo 33 non apporta alcuna modifica a riguardo.

La nuova formulazione dell’articolo 33 sanziona anche la DPI ammessa ai sensi della nuova legge se questa viene eseguita senza che debba essere evitata la trasmissione ai figli della predisposizione ad una grave malattia.

Le violazioni di questa norma sono considerate un delitto e punite con la detenzione fino a tre anni o con la multa.

Art. 34 Applicazione senza consenso o autorizzazione

(non ancora contenuto nell’avamprogetto 2009)

Il capoverso 1 viene uniformato alla terminologia adottata nell’intero testo della legge («coppia interessata» anziché «coppia in cura», cfr. n. 2.2.5).

Il capoverso 2 disciplina le possibili conseguenze penali per attività svolte senza l’autorizzazione prevista dalla legge. In seguito all’introduzione di nuovi obblighi di autorizzazione, questo capoverso deve essere integrato in due ambiti. Nella nuova formulazione viene punito anche chi, senza autorizzazione o in virtù di un’autorizzazione ottenuta tramite indicazioni fallaci:

- conserva embrioni in vitro, oppure

- prescrive analisi del patrimonio genetico di embrioni in vitro.

Art. 37 Contravvenzioni

(corrisponde all’avamprogetto 2009)

Secondo l’articolo 37 lettera dbis in base alla nuova norma compie una

,

contravvenzione chiunque viola l’obbligo di notifica di cui all’articolo 11a