Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine
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anni, gli oociti impregnati e gli embrioni devono essere immediatamente distrutti (cpv. 4; vengono fatte salve le norme della LCel186). La donazione degli embrioni rimane inammissibile (art. 119 cpv. 2 lett. d Cost., art. 4 LPAM).
Art. 17 Sviluppo degli embrioni
(non ancora contenuto nell’avamprogetto 2009)
Ai sensi della nuova legge deve essere ammesso lo sviluppo di più embrioni di quanti possono essere trapiantati immediatamente nella donna. In altre parole, non deve più sussistere l’obbligo di trapiantare immediatamente tutti gli embrioni. Questo consente di ridurre il rischio di una gravidanza plurima e, al contempo, di aumentare la probabilità di ottenere un embrione trasferibile. La regola secondo cui possono essere sviluppati solo tanti embrioni quanti sono necessari per causare una gravidanza durante un ciclo viene pertanto abrogata. Per evitare, per quanto possibile, la creazione di embrioni soprannumerari, il capoverso 1 mantiene l’indicazione di quanti embrioni possono essere sviluppati al massimo durante un ciclo di trattamento, a seconda del tipo di metodo.
Ai sensi della lettera a, in caso di metodo di procreazione senza esame del patrimonio genetico dell’embrione possono essere sviluppati al massimo tre embrioni per ciascun ciclo. La regola dei tre embrioni viene dunque mantenuta per il procedimento senza DPI. Ai sensi della nuova legge, tuttavia, non è più obbligatorio trasferire immediatamente, ossia nello stesso ciclo, tutti gli embrioni sviluppati. È pertanto ammissibile scegliere, fra i tre embrioni al massimo sviluppati, un embrione idoneo al trasferimento e conservare i restanti embrioni per finalità riproduttive (cfr. quanto esposto sopra relativamente all’art. 16). All’estero, questo procedimento (eSET) contribuisce significativamente alla riduzione di rischiose gravidanze plurime, senza compromettere in misura sostanziale le probabilità di successo del metodo (cfr. n. 1.2.3.5).
Di contro, ai sensi della lettera b, in caso di metodo di procreazione con esame del patrimonio genetico dell’embrione, possono essere sviluppati al massimo otto embrioni per ciclo («regola degli otto embrioni»). In altre parole, la lettera b prevede per il metodo con esame dell’embrione una deroga alla regola dei tre embrioni. Il motivo di questa eccezione è il seguente: la probabilità di ottenere un embrione trasferibile è comparabilmente più bassa nel metodo di procreazione con esame del patrimonio genetico dell’embrione, in quanto un’elevata percentuale degli embrioni sviluppati è generalmente affetta dalla predisposizione genetica indesiderata (fino al 50% a seconda della malattia genetica del caso e della costituzione genetica dei genitori, cfr. allegato 2, tavola 1). Inoltre, non tutte le biopsie degli embrioni si svolgono con successo e l’embrione potrebbe quindi non essere più utilizzabile per finalità riproduttive. Se, nell’ambito di un metodo di procreazione con DPI, viene consentito lo sviluppo al massimo di otto embrioni per ciclo, la probabilità di ottenere almeno un embrione trasferibile è all’incirca pari a quella di un metodo di procreazione senza esame del patrimonio genetico in applicazione della regola dei tre embrioni. Tale probabilità è pari a circa l’80 per cento (cfr. allegato 2, tavole 2 e 3).
A queste condizioni, tutte le coppie che desiderano avere figli hanno le medesime probabilità di ottenere un embrione trasferibile, indipendentemente dal tipo di
186 RS 810.31.