Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine

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indipendenti dalla clinica di procreazione. È tuttavia rilevante che tutte le fasi del metodo che esulano dal metodo di procreazione propriamente detto siano coordinate dal titolare dell’autorizzazione. A tal fine le singole fasi, segnatamente per quanto riguarda i punti d’intersezione tra le varie istituzioni interessate, vanno registrate per scritto.179

Art. 11 Rapporto sull’operato

(non ancora contenuto nell’avamprogetto 2009)

L’articolo 11 obbliga i titolari delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 a presentare rapporto e definisce il contenuto del rapporto.

Nel capoverso 1, con la precisazione «ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1», viene chiarito che i titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 non sono interessati da quest’obbligo di presentazione di un rapporto.

In ragione dell’abrogazione del divieto della crioconservazione di embrioni in vitro (attuale art. 17 cpv. 3), d’ora in avanti il rapporto dovrà informare anche sulla conservazione e l’uso di embrioni (lett. e).

Art. 11a Obbligo di notifica

(non ancora contenuto nell’avamprogetto 2009)

Secondo il capoverso 1, i medici devono notificare all’UFSP - sempre subito dopo aver ottenuto il consenso della coppia interessata all’applicazione del metodo di procreazione con DPI - le indicazioni relative all’adempimento dei presupposti di ammissibilità (lett. a) nonché ai laboratori che partecipano all’applicazione del metodo (lett. b).

In base alla notifica ai sensi della lettera a l’UFSP può verificare il rispetto delle condizioni giusta l’articolo 5a capoverso 2 e, se del caso, intervenire. Inoltre, all’UFSP è così reso noto il numero dei metodi DPI previsti. Il numero dei procedimenti di DPI eseguiti risulta inoltre dai dati che, ai sensi dell’articolo 11 capoverso 4, vengono trasmessi dall’autorità cantonale preposta all’autorizzazione all’Ufficio federale di statistica e pubblicati da quest’ultimo.

Ai sensi della lettera b è necessario notificare all’UFSP quali sono i laboratori che partecipano al metodo. In questo modo l’UFSP ha la possibilità di verificarne la qualifica.

Come i rapporti ai Cantoni ai sensi dell’articolo 11, anche le notifiche all’UFSP non devono contenere indicazioni che permettano di risalire all’identità delle coppie trattate (cpv. 2).

Art. 12 Vigilanza

(corrisponde all’avamprogetto 2009)

Questo articolo disciplina la vigilanza dell’autorità preposta all’autorizzazione sul rispetto delle condizioni e degli obblighi per il rilascio dell’autorizzazione nonché di

179 Cfr. ESHRE PGD Consortium «Best practice guidelines for preimplantation genetic diagnosis (PGD) and preimplantation genetic screening (PGS)», A.R. Thornhill et.al., Human Reproduction Vol. 20, n. 1, pag. 35 segg., in part. pag. 46 conc. «Satellite PGD/PGS».