Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 94Fedlex · Rapporto esplicativo

3.2 Per l’informatica

Il supporto informatico oggi disponibile presso l’UFSP è sufficiente per l’esecuzione della presente legge.

3.3 Per l’economia

L’attuale divieto della DPI è abrogato ed è sostituito da un metodo in un quadro normativo restrittivo. Siccome le malattie genetiche, che costituiscono un’indicazione per l’applicazione di una DPI, sono rare, il numero delle coppie che farà capo a una DPI alle condizioni richieste sarà esiguo. La regolamentazione avrà quindi ripercussioni minime per l’economia nazionale svizzera. Si prevedono circa 50-100 metodi DPI all’anno che causano ogni volta costi dell’ammontare di circa 10 000-20 000 franchi, talché complessivamente si può prevedere una somma totale oscillante tra 500 000 e 2 milioni di franchi all’anno di fatturato tramite le DPI. Per il settore molto specializzato della medicina privata della procreazione si tratta nondimeno di un campo d’attività rilevante. Va inoltre ricordato che in virtù del vigente divieto, parte di questo fatturato finora è stato conseguito all’estero e che ora può essere realizzato in Svizzera.

3.4 Altre ripercussioni

3.4.1 Per le persone disabili

I critici temono che l’ammissione della DPI possa comportare un peggioramento della situazione delle persone disabili. La possibilità di evitare la trasmissione di malattie genetiche rafforzerebbe la discriminazione dell’invalidità o della malattia delle persone colpite, poiché la loro situazione appare evitabile (cfr. n. 1.3.2).

Anche se con la DPI è possibile evitare solo una parte esigua di tutte le forme di disabilità e malattia, questi timori devono essere presi in considerazione. Il progetto prevede pertanto una valutazione delle ripercussioni dei metodi sulla società (cfr. n. 2.2.4, art. 14a). In questo modo sarà possibile individuare le ripercussioni indesiderate e, se necessario, adottare delle contromisure. A tal proposito occorre osservare che la situazione delle persone disabili non dipende unicamente dall’autorizzazione della DPI, ma è determinata da una molteplicità di fattori. Il rischio di discriminazione delle persone disabili e di atteggiamenti negativi nei loro confronti deve pertanto essere contrastato non solo con misure specificamente rivolte a questo ambito, ma nel quadro di un’ampia politica della parità, a cui la legislazione sulle pari opportunità dei disabili (art. 8 cpv. 2 Cost. e legge sulle pari opportunità dei disabili187) obbliga già oggi.

3.4.2 Per la parità tra donna e uomo

In alcuni ambienti si teme che l’ammissione della DPI non avvenga nell’interesse della prevenzione di situazioni insostenibili di stress ma per volontà di disporre del corpo della donna. L’interesse primario sarebbe l’ottenimento di oociti per scopi di

187 RS 151.3.