Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine

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compiti di vigilanza dovrà essere indennizzato, nella misura in cui in base all’articolo 12 capoverso 4 il Consiglio federale li deleghi a terzi, secondo i principi della legge sui sussidi194 (sull’importo degli indennizzi cfr. n. 3.1.1). I principi di tale legge dovranno essere osservati anche nell’ambito dell’esecuzione della valutazione (art. 14a).

5.4 Delega di competenze legislative

Conformemente alla nuova formulazione dell’articolo 14 e in base all’articolo 14a capoverso 5, il Consiglio federale ha anche la facoltà di emanare disposizioni d’esecuzione concernenti la valutazione e gli obblighi dei titolari di un’autorizzazione. Tra i loro obblighi rientrano segnatamente i dettagli sui contenuti e sulla procedura di rendiconto e notifica nonché - se indicato - disposizioni concernenti lo stato della scienza e della tecnica da considerare.

194 RS 616.1.