Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine
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4 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 23 gennaio 2008190 concernente il programma di legislatura 2007-2011, né nel decreto federale del 18 settembre 2008191 concernente il programma di legislatura 2007-2011. Ciò nonostante, l’avamprogetto è già stato elaborato nella legislatura corrente anche perché le Camere hanno conferito un mandato vincolante in tal senso al Consiglio federale accogliendo la mozione sull’approvazione della DPI (04.3439).
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
Il progetto comprende sia una modifica della LPAM sia la modifica, necessaria a questo scopo, dell’articolo 119 Cost.; pertanto, la questione della costituzionalità e della legalità del progetto non sussiste. Per il resto, in merito alla base costituzionale del progetto e alla discussione su possibilità di regolamentazione alternative, si rinvia a quanto esposto nei numeri 1.4 e 1.5.2.2.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Sulla compatibilità con il diritto europeo e la Convenzione del Consiglio d’Europa si rinvia ai chiarimenti esposti nel numero 1.8.2.
Né l’ONU192 o l’UNESCO193 né l’OMS conoscono, nei loro patti, dichiarazioni o risoluzioni disposizioni che vanno oltre il diritto costituzionale elvetico in materia o che non ammetterebbero la DPI alle condizioni quadro e alle indicazioni adottate nel presente avamprogetto.
5.3 Subordinazione al freno alle spese e conformità alla legge sui sussidi
Il progetto non prevede spese uniche o ricorrenti di un importo tale per cui diverrebbe rilevante l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. L’adempimento di
190 FF 2008 753.
191 FF 2008 8543.
192 In particolare il Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II); i diritti e le libertà in esso enunciati coincidono ampiamente con quelli della CEDU che non vengono lesi dal presente progetto (cfr. n. 1.7.2, Consiglio d’Europa). Anche la Convenzione del 1999 sui diritti del fanciullo (RS 0.107) non ha alcun influsso sul trattamento degli embrioni in vitro; la configurazione della protezione prenatale rimane nella sfera di competenze dei singoli Stati firmatari (cfr. messaggio al riguardo nel FF 1994 V 1, n. 212 e 33).
193 In particolare la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti dell’uomo del novembre 1997 e la Dichiarazione internazionale del 16 ottobre 2003 sui dati genetici umani; anche questi due dispositivi normativi non prevedono prescrizioni specifiche sulla DPI né regole generali con cui questo progetto o il vigente diritto costituzionale e legislativo svizzero potrebbero trovarsi in contrasto (cfr. messaggio LEGU, FF 2002 7361, n. 6.3).