Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine
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ricerca o per l’economia, e il consenso delle coppie e delle donne interessate sarebbe il risultato di una pressione sociale esplicita o interiorizzata (cfr. n. 1.3.2.1).
La normativa proposta assicura per contro l’illimitato esercizio del diritto di autodeterminazione degli interessati. La DPI si giustifica unicamente in virtù della sofferenza da evitare ai potenziali genitori e gli interessi di terzi non entrano in linea di conto (cfr. n. 2.2.2).
3.4.3 Per l'assicurazione sociale malattie
L’assunzione dei costi di una FIV con trasferimento di embrioni non fa parte delle prestazioni obbligatorie dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie.188 A questo proposito attualmente non è prevista alcuna revisione. Anche per la DPI non è attualmente prevista alcuna assunzione dei costi.
3.4.4 Per la libertà economica
La regolamentazione proposta tocca la libertà economica (art. 27 Cost.) nella misura in cui prevede una procedura di autorizzazione per i centri FIV e i laboratori genetici che subordina il rilascio dell’autorizzazione all’adempimento di determinate condizioni (segnatamente la qualifica dei medici che intendono prescrivere una DPI) e vincola l’autorizzazione a doveri (segnatamente l’obbligo di notifica). Questo intervento nella libertà economica va considerato proporzionato (cfr. n. 1.5.2.2).
I laboratori che eseguono l’esame genetico degli embrioni sono assoggettati a norma dell’articolo 8 capoverso 2 all’obbligo di autorizzazione conformemente all’articolo 8 capoverso 1 LEGU. Non è ancora stabilito se, in considerazione del complesso metodo DPI, si dovranno aumentare singoli requisiti in relazione all’infrastruttura e alla qualifica del direttore del laboratorio e del personale di laboratorio; d’altronde, a norma dell’articolo 8 capoverso 2 LEGU, le condizioni di autorizzazione vanno stabilite a livello d’ordinanza. Non è quindi ancora possibile formulare indicazioni riguardo agli effetti della normativa sui laboratori genetici.
3.5 Ripercussioni per il Principato del Liechtenstein
L’applicabilità della presente legge nel Principato del Liechtenstein è evinta dai principi del Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.189 Secondo questo trattato di unione doganale la LPAM non è applicabile nel Principato del Liechtenstein, motivo per cui anche le disposizioni della revisione della legge non costituiscono materia del trattato doganale. Anche al di fuori del trattato di unione doganale non sono prevedibili ripercussioni per il Principato del Liechtenstein.
188Cfr. l’allegato 1 n. 3 dell’ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza sulle prestazioni, OPre), RS 832.112.31.