Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 41 pagine
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5.2 Donazione di oociti (art. 4 LPAM)
Nel complesso, 17 partecipanti richiedono la revisione (VD, SULM) o l’abrogazione (BS, SG, PLR, PS, AGER, CPMA, FMH, Gen, H+, UNI GE / IEB, MERH, SGGG, USZ, UZH, Uni LU-br) del divieto di donazione di oociti come previsto dall’articolo 4 LPAM. Consentire la donazione di spermatozoi ma non quella di oociti rappresenterebbe una discriminazione delle donne, una tesi che non da ultimo ha trovato conferma nella
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decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 1° aprile 2010 , la quale giudica il divieto austriaco di donazione di oociti, in concomitanza con la donazione legale di spermatozoi, una violazione del divieto di discriminazione (art. 14) in abbinamento con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8) della Convenzione europea dei diritti
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dell’uomo . Peraltro, nell’ottica internazionale, la donazione di oociti va ormai considerata una prassi medica diffusa, portatrice di benefici soprattutto alle donne che ad esempio perdono la loro fertilità a causa di patologie tumorali. Non vi sarebbe motivo per negare alle donne svizzere interessate il ricorso a questo trattamento.
5.3 Donazione di embrioni (art. 119 cpv. 2 lett. d Cost.; art. 4 LPAM)
SULM chiede la verifica del divieto di donazione di embrioni ai sensi dell‘articolo 4 LPAM, osservando che a partire dall’introduzione di tale divieto si sono verificati profondi cambiamenti nel settore della medicina riproduttiva, segnatamente in relazione alle tecniche mediche e alle scoperte scientifiche nonché sul piano dei valori e della percezione sociale.
5.4 Incentivazione della ricerca (art. 14b LPAM secondo l’avamprogetto 2009)
Nell’avamprogetto 2009, l’articolo 14b prevedeva che la Confederazione avrebbe potuto «commissionare o sostenere progetti di ricerca sulle conseguenze
dell’esame del patrimonio genetico di embrioni in vitro e della loro selezione,
segnatamente sullo sviluppo dei figli generati con questi metodi» Questa disposizione è stata abrogata nel corso del ciclo di lavori successivo alla consultazione 2009.
Complessivamente 6 partecipanti alla consultazione si sono espressi direttamente o indirettamente su questo aspetto. 3 partecipanti (Verdi, BA, vahs) chiedono una urgente reintegrazione di questo articolo nel progetto. Anche TI ne deplora lo stralcio, tanto più che, ai sensi dell'articolo 6a, le coppie interessate devono essere informate in merito ai rischi della DPI. Solo attraverso un’adeguata ricerca possono essere fornite le basi per questa informazione. SEK postula di inserire nella legge l’obbligo di sostegno della ricerca in questo campo. Senza menzionare dell‘articolo 14b, PS chiede un’analisi scientifica sugli effetti sociali e psicologici della DPI, soprattutto in relazione alla situazione di persone affette da malattie o disabilità, per le quali sarebbe da temere un effetto discriminante a seguito della possibile «neutralizzazione della loro malattia» grazie alla DPI.
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Nella sentenza definitiva della Grande Camera del 03.11.2011 questa decisione è stata tuttavia cassata. Il divieto austriaco di ricorso a donazioni di oociti e sperma nella fecondazione in vitro non risulta perciò in contrasto con la convenzione.
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RS 0.101