Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 41 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 20Fedlex · Rapporto sui risultati
la formulazione seguente: «Una durata di conservazione più lunga può essere concordata con le coppie che in vista del concepimento di propri discendenti decidono di conservare in vitro i propri oociti impregnati ed embrioni poiché un trattamento medico al quale si sottopongono o un’attività che essi svolgono potrebbe comportare l’infertilità o compromettere il loro patrimonio genetico.»
• Rispetto al capoverso 4: AWS, Insel e Uni BE-m chiedono che gli oociti impregnati e
gli embrioni conservati vengano resi disponibili per scopi di ricerca in generale (non solo per la ricerca sulle cellule staminali) e propongono la seguente formulazione del capoverso 4: «Nei casi di revoca del consenso o di scadenza dei termini di conservazione la coppia interessata decide se mettere a disposizione gli oociti impregnati e gli embrioni in vitro per scopi di ricerca generali o se invece essi debbano essere distrutti.» CHUV chiede che possano essere messi a disposizione della ricerca non solo gli embrioni ma anche gli oociti impregnati.
4.5.3 Art. 17 Sviluppo degli embrioni
L’articolo 17 disciplina il numero massimo di embrioni che possono essere sviluppati durante un ciclo di trattamento a seconda del tipo di metodo. In totale, 49 partecipanti alla consultazione hanno preso esplicitamente posizione sull’articolo 17.
15 partecipanti concordano sostanzialmente con il disciplinamento richiesto (AG, AI, BE, BL, BS, GR, TG, VS, ZH, PS, EZEN, FVS, SBK-ASI, SIG, SPO). La «regola degli otto embrioni» sancita al capoverso 1 lettera b rappresenta un importante progresso nell’applicazione di metodi di procreazione assistita in Svizzera. Essa infatti contribuisce a ridurre il rischio di gravidanze plurime, un aspetto considerato positivo per la salute sia della madre che del figlio. La revoca del divieto della crioconservazione è la logica conseguenza dell’introduzione della «regola degli otto embrioni» e viene quindi a sua volta accolta favorevolmente. Con questi cambiamenti ci si assicura che in futuro la DPI possa essere eseguita in presenza delle migliori condizioni quadro per una sua riuscita.
29 partecipanti considerano il disciplinamento richiesto troppo restrittivo (GE, SG, TI, VD, PLR, AGER, AWS, CHUV, FMH, Gen Suisse, H+, Insel, Interpharma, MAM, MERH, PLANeS, Procrea, SGED, SGGG, SGMG, SGN, SGP, SGRM, SULM, Uni BE-m, Uni GE / IEB, USZ, UZH, Viollier) e auspicano un allentamento delle disposizioni.
• 4 partecipanti fanno notare che il capoverso 1 lettera a dovrebbe essere cancellato
(SG, Viollier) o comunque modificato (SGN, SGP). La «regola del tre» viene ritenuta arbitraria. Per ridurre il rischio di gravidanze plurime e consentire un’esecuzione consona dell’«elective single embryo transfer» il numero massimo di embrioni sviluppabili in un ciclo di trattamento dovrebbe essere aumentato anche per la FIV senza DPI. SGN e SGP propongono di acconsentire allo sviluppo di sei embrioni al massimo nella FIV senza DPI.
• 2 partecipanti chiedono di rinunciare alla «regola degli otto embrioni» sancita al
capoverso 1 lettera b (PLR, SGMG). Attenendovisi, infatti, le coppie infertili continuerebbero a farsi curare all’estero (PLR). SGMG è dell’avviso che – sulla falsariga di quanto avviene in altri ambiti della medicina – il procedimento sia pratico sia medico applicabile alla DPI non debba essere disciplinato per legge, ma sottostare alle prassi in uso nella formazione degli standard medici o diagnostici.
• 22 partecipanti chiedono lo stralcio del capoverso 1 lettera a e lettera b (TI, VD,
AGER, AWS, CHUV, FMH, Gen Suisse, H+, Insel, Interpharma, MAM, MERH,