Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 41 pagine
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rappresentare ancora un reato. Se si volesse effettivamente dare atto alla qualifica dell’«agire per mestiere», al capoverso 3 dovrebbe essere perlomeno fissato un importo minimo per la pena pecuniaria.
Secondo CPMA, il quadro normativo che regola l’applicazione della tecnica di procreazione assistita senza consenso è troppo severo.
HLI propone di trasferire le disposizioni penali sancite all’articolo 38 alla Confederazione, in quanto «i controlli da parte delle autorità di autorizzazione cantonali hanno fallito negli ultimi anni.».
4.7 Disposizione transitoria concernente l’articolo 14a (valutazione)
L’articolo 43a (nuovo) stabilisce il termine massimo entro il quale la Confederazione deve essere informata in merito alla valutazione giusta l’articolo 14 e sottoporre proposte sull’ulteriore procedura.
Considerati i rapidi sviluppi nel campo della biomedicina, il PS ritiene prioritario che il DFI presenti al Consiglio federale un primo rapporto valutativo al più tardi entro cinque anni dall’entrata in vigore dell’autorizzazione alla DPI ed elabori delle proposte per il seguito.
4.8 Compito aggiuntivo della Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano (art. 35 cpv. 2 lett. k LEGU)
In base a queste disposizioni, la Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano (GUMEK) è incaricata di prendere posizione su richiesta dell’organo federale competente in merito a messaggi (art. 11a) riguardanti l’adempimento delle condizioni di ammissibilità per l’esecuzione di una DPI.
Per SULM ciò non è compito della GUMEK, , essendovi preposti piuttosto specifici pannelli di esperti a livello locale, come le commissioni etiche ospedaliere e cantonali. Secondo SULM il compito principale della GUMEK nel processo di autorizzazione della DPI è invece quello di elaborare raccomandazioni sul controllo di qualità e sulle qualifiche del personale coinvolto.
5 Osservazioni su altri aspetti del progetto
5.1 Panoramica
Accanto alle prese di posizione relative a contenuti regolamentativi facenti esplicitamente parte della proposta revisione dell‘articolo 119 capoverso 2 lettera c Cost. nonché della LPAM, un terzo dei partecipanti si è espresso anche a proposito di aspetti non contemplati dal progetto ma legati a quest’ultimo da fattori tecnici. Tra questi figurano la donazione di oociti ed embrioni, la problematica dell’assunzione dei costi per la DPI da parte dell’assicurazione malattie obbligatoria e quella di un’eventuale limitazione del numero di centri abilitati a praticare la DPI. Alcuni partecipanti hanno altresì preso posizione sull‘articolo 14b (incentivazione della ricerca), che faceva parte dell’avamprogetto 2009 ma invece escluso dal progetto in consultazione; 2 partecipanti hanno postulato una revisione generale della LPAM.