Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 41 pagine
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4.4.10 Art. 14a Valutazione
L'articolo 14a (nuovo) obbliga l’UFSP a valutare il regolamento DPI e indica gli aspetti salienti da includere obbligatoriamente nella valutazione. Complessivamente, 9 partecipanti si esprimono esplicitamente in merito all’articolo 14a (TI, PLR, Verdi, PS, ASDV, BA, KAD SZ, SPO, vahs).
TI, PS, KAD SZ, SPO concordano con il disciplinamento richiesto, o la accolgono esplicitamente (PS, SPO). KAD SZ rileva come l’UFSP sia l’autorità meglio indicata per la valutazione.
PLR chiede di stralciare l’articolo 14a. La DPI trova applicazione per forse 25 coppie l’anno. A fronte di un numero talmente esiguo, la valutazione degli effetti della DPI sulla società svizzera non ha senso. Un’analisi di questo tipo deve essere svolta in ambito internazionale. ASDV assume un atteggiamento paragonabile.
I Verdi, BA e vahs desiderano che il capoverso 2 lettera b sia formulato come nell’avamprogetto 2009: «la prassi seguita per l’esame e la selezione».
4.5 Uso del patrimonio germinale (artt. 15-17)
4.5.1 Art. 15 Conservazione dei gameti
L’articolo 15 capoverso 1 disciplina la crioconservazione dei gameti. TI, VD e PCS prendono esplicitamente posizione in merito.
TI e PCS auspicano il mantenimento del termine massimo di conservazione di cinque anni.
Per VD la durata di conservazione richiesta è arbitraria. Raccomanda pertanto di rinunciare a disciplinarla legalmente.
4.5.2 Art. 16 Conservazione di oociti impregnati ed embrioni
L’articolo 16 disciplina la crioconservazione di oociti impregnati ed embrioni. Complessivamente 15 partecipanti prendono posizione su quest’articolo (AI, BS, GE, TI, EVP, ASDV, AWS, CHUV, CPMA, HLI, Insel, PLANeS, SGED, SULM, Uni BE-m).
BS, CPMA, PLANeS concordano con il disciplinamento ed approvano espressamente che la durata degli oociti impregnati e degli embrioni possa essere prorogata di altri cinque anni su richiesta della coppia interessata.
AI, TI, PEV, ASDV und HLI si pongono più criticamente rispetto al disciplinamento e lamentano in particolare la possibilità di prorogare la durata di conservazione ammessa. TI invita a riflettere sul fatto che la proroga della durata di conservazione indurrebbe un maggior numero di donne sopra i 50 anni a sottoporsi a metodi di procreazione assistita. ASDV al contrario respinge la richiesta di distruggere gli embrioni dopo dieci anni.
Anche GE, AWS, CHUV, Insel, SGED e SULM assumono un atteggiamento critico in quanto ritengono il disciplinamento complessivamente troppo restrittivo.
• Rispetto al capoverso 2: GE e SGED chiedono di prorogare la durata di
conservazione a dieci anni. Nella stessa direzione si orienta anche la proposta di CHUV e SULM, che richiedono l’ammissibilità di una proroga della durata di conservazione massima, analogamente all’articolo 15 capoverso 2. Non riescono a capire come mai gli oociti impregnati e gli embrioni debbano essere distrutti dopo un termine di conservazione di dieci anni, e i gameti invece no. SULM propone pertanto