Progetto
Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 8 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
1. impone prezzi minimi o fissi, o
2. assegna zone in cui si escludono vendite da parte di distributori esterni;
c. domina il mercato e si comporta in modo illecito secondo l’articolo 7.
[Inizio riduzione della sanzione in caso di programmi di conformità]
1bis L’importo è calcolato in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite. Nella determinazione dell’importo si tiene adeguatamente conto del presunto guadagno che l’impresa ha conseguito con le pratiche illecite. Provvedimenti
adeguati all’attività commerciale e al settore interessato volti a impedire infrazioni contro il diritto dei cartelli consentono una riduzione della sanzione se l’impresa fornisce una documentazione sufficiente sulla loro adozione ed
efficacia. L’articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia.
[Fine riduzione della sanzione in caso di programmi di conformità]
2 Se l’impresa collabora a rilevare e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione.
3 Non vi è sanzione se:
a. abrogata
b. la limitazione della concorrenza ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell’apertura dell’inchiesta;
c. il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell’articolo 8;
d. si tratta di un accordo tra imprese collocate a livelli diversi del mercato, se l’impresa dimostra che lo stesso accordo è praticato indisturbatamente nello SEE e rende verosimile che tale accordo è comunemente ammesso nello SEE.
4 Non vi è inoltre sanzione se l’impresa notifica la limitazione della concorrenza prima che essa esplichi i suoi effetti. L’impresa è tuttavia sanzionata, per il periodo a partire dall’apertura dell’inchiesta secondo l’articolo 27, se:
a. nei confronti dell’impresa viene aperta una procedura secondo gli articoli 26–30 entro due mesi dalla notifica; e
b. nei confronti dell’impresa viene aperta un’inchiesta secondo l’articolo 27; e
c. l’impresa mantiene la limitazione della concorrenza dopo l'apertura di un'inchiesta secondo l’articolo 27.
Art. 50
All’impresa che a proprio vantaggio contravviene a una conciliazione, a una decisione del Tribunale federale della concorrenza o del Tribunale federale è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d’affari realizzata in Svizzera