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Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 8 pagine

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negli ultimi tre esercizi. L’articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. Nella determinazione dell’importo si tiene adeguatamente conto del presunto guadagno che l’impresa ha conseguito con le pratiche illecite.

[Inizio variante A: Provvedimenti amministrativi nei confronti di persone fisiche]

Art. 52a (nuovo) Divieto di esercitare l’attività professionale

1 In caso di infrazioni secondo l’articolo 49a in combinato disposto con l’articolo 5 capoverso 3, alla persona che ha provocato tale infrazione, l’ha commessa o, in violazione di un obbligo giuridico, non l’ha impedita può essere vietato parzialmente o totalmente l’esercizio di un’attività professionale presso le imprese che hanno partecipato all’accordo illecito.

2 Tale misura può essere ordinata per una durata fino a cinque anni.

Art. 52b (nuovo) Confisca di valori patrimoniali

1 I valori patrimoniali che una persona ha conseguito provocando, commettendo o, in violazione di un obbligo giuridico, non impedendo un’infrazione secondo l’articolo 49a in combinato disposto con l’articolo 5 capoverso 3 possono essere confiscati.

2 Se l’importo dei valori patrimoniali da confiscare non è calcolabile o lo è soltanto con un onere sproporzionato, il giudice può procedere a una stima.

3 Il diritto di confisca si prescrive dopo sette anni.

Art. 53

1 Le violazioni sono esaminate dall’Autorità della concorrenza. Su richiesta di quest’ultima vengono giudicate dal Tribunale federale della concorrenza.

2 …

Art. 53 (nuovo) Procedura

[Procedura in caso di sanzioni amministrative nei confronti di

imprese e di provvedimenti amministrativi nei confronti di persone fisiche]

1 L’Autorità della concorrenza è l’autorità d’inchiesta. Essa raccoglie le prove conformemente alla legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa e alle disposizioni della presente legge. Al termine dell'inchiesta trasmette gli atti al Tribunale federale della concorrenza, che decide in merito.

2 Gli atti comprendono: a. i nomi delle imprese o delle persone oggetto dell’istruzione b. gli atti o le omissioni contestati alle imprese e persone di cui alla lettera a;