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Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 8 pagine
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7 La procedura penale viene sospesa se nella procedura prevista agli articoli 26-30 non è pronunciata una sanzione amministrativa secondo l’articolo 49a.
Titolo prima dell’art. 54
Sezione 2: Sanzioni penali
Art. 54 Reati in materia di conciliazioni e decisioni giudiziarie
Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una conciliazione o a una decisione del Tribunale federale della concorrenza o del Tribunale federale è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
Art. 55 Altri reati
Chiunque, intenzionalmente, non esegue o esegue solo in parte una decisione concernente l’obbligo di fornire informazioni (art. 40), esegue senza notifica una concentrazione soggetta a notifica oppure viola decisioni in relazione con le concentrazioni di imprese è punito con la multa sino a 20 000 franchi.
Art. 57 Procedura e rimedi giuridici
1La legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo è applicabile al perseguimento e al giudizio dei reati di cui agli articoli 54 e 55.
2L'autorità di perseguimento e di giudizio è l'Autorità della concorrenza2.
[Fine variante B: Sanzioni penali nei confronti di persone fisiche]
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
III
2 Nota: corrisponde alla variante proposta nella prima consultazione, che non prevedeva ancora provvedimenti amministrativi né sanzioni penali. In caso di attuazione della variante A o della variante B, l’articolo 57 capoverso 2 dovrà essere adeguato prima dell’approvazione del messaggio.