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Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 8 pagine
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c. i motivi per cui tali atti od omissioni contravvengono, secondo la valuta-
zione dell’Autorità della concorrenza, alle prescrizioni della presente
legge e richiedono una sanzione secondo gli articoli 49a–52 o un provve-
dimento secondo gli articoli 52a e 52b della presente legge; d. una proposta riguardo alle sanzioni e ai provvedimenti.
3 Se un’inchiesta viene aperta nei confronti sia di imprese che di persone per gli stessi fatti o per fatti che vi sono connessi, l’Autorità della concorrenza e il Tribunale federale della concorrenza possono ordinare l’unificazione delle procedure.
4 Gli articoli 39-44a della presente legge si applicano alle procedure condotte in virtù del presente articolo.
[Fine variante A: Provvedimenti amministrativi nei confronti di persone fisiche]
[Inizio variante B: Sanzioni penali nei confronti di persone fisiche]
Titolo prima dell’articolo 53a1
Sezione 2: Sanzioni penali
Art. 53a (nuovo) Partecipazione ad accordi sui prezzi, sui quantitativi o sulla ripartizione per zone tra concorrenti
1 Chiunque, intenzionalmente, partecipa a un accordo che fissa direttamente o indirettamente i prezzi, che limita i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare, o che opera una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali, concluso tra imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Il tentativo non è punibile.
3 Se la persona di cui al capoverso 1 collabora a rilevare e a eliminare l’accordo, la procedura penale viene sospesa oppure si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione.
4 Si rinuncia alla procedura penale se:
1 Nota: il documento inviato in consultazione il 30 giugno 2010 prevede di abrogare l’articolo 53a “Emolumenti” e di disciplinare gli emolumenti negli articoli 59b e 59c di un nuovo capitolo 9 intitolato “Emolumenti”. Il nuovo articolo 53a qui proposto verrebbe spostato nella sezione 2 “Sanzioni penali”.