Progetto

Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 8 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

a. non vi è stata sanzione per l’impresa a seguito di una notifica secondo l’articolo 49a capoverso 4; b. l’accordo ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell’apertura dell’inchiesta nei confronti dell’impresa; c. il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell’articolo 8.

5 Se il fatto di cui al capoverso 1 è stato commesso all’estero, è applicabile l’articolo 2 capoverso 2.

Art. 53b (nuovo) Procedura

[Procedura in caso di sanzioni penali nei confronti di persone

fisiche]

1 Il perseguimento e il giudizio dei reati contro l’articolo 53a sono di competenza della giurisdizione penale federale.

2 Il Ministero pubblico della Confederazione apre un’istruzione secondo l’articolo 309 capoverso 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP) d'intesa con l’Autorità della concorrenza.

3 Nel caso in cui sia in corso o sia aperta in seguito anche una procedura secondo gli articoli 26–30, l’Autorità della concorrenza e il Ministero pubblico della Confederazione garantiscono il coordinamento delle loro operazioni d’inchiesta, in particolare nell’ambito dell’esecuzione dei provvedimenti coercitivi di cui agli articoli 241–250 CPP, all’articolo 42 capoverso 2 della presente legge e agli articoli 45–50 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA). Una procedura penale vertente su un

accordo di cui all’articolo 53a capoverso 1 non può concludersi con una condanna dell’accusato fintanto che per lo stesso accordo è pendente una procedu-

ra secondo gli articoli 26-30.

4 L’Autorità della concorrenza e il Ministero pubblico della Confederazione si accordano reciproca assistenza amministrativa e si informano sullo stato di avanzamento delle rispettive procedure.

5 L’Autorità della concorrenza ha la facoltà di non comunicare al Ministero pubblico della Confederazione delle informazioni o di non trasmettergli dei documenti se tale comunicazione: a. può nuocere all’esercizio dei compiti attribuiti all’Autorità della concorrenza dalla presente legge; b. concerne informazioni per le quali la persona in questione può avvalersi nella procedura penale del diritto di non rispondere e di non dover contribuire alla propria incriminazione, laddove essa si rifiuti di fornire tali informazioni.

6 Su richiesta di una delle autorità interessate, il Tribunale amministrativo federale giudica le controversie in materia di collaborazione che vedono contrapposti il Ministero pubblico della Confederazione e l’Autorità della concorrenza.