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Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 8 pagine
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a. non vi è stata sanzione per l’impresa a seguito di una notifica secondo l’articolo 49a capoverso 4; b. l’accordo ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell’apertura dell’inchiesta nei confronti dell’impresa; c. il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell’articolo 8.
5 Se il fatto di cui al capoverso 1 è stato commesso all’estero, è applicabile l’articolo 2 capoverso 2.
Art. 53b (nuovo) Procedura
[Procedura in caso di sanzioni penali nei confronti di persone
fisiche]
1 Il perseguimento e il giudizio dei reati contro l’articolo 53a sono di competenza della giurisdizione penale federale.
2 Il Ministero pubblico della Confederazione apre un’istruzione secondo l’articolo 309 capoverso 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP) d'intesa con l’Autorità della concorrenza.
3 Nel caso in cui sia in corso o sia aperta in seguito anche una procedura secondo gli articoli 26–30, l’Autorità della concorrenza e il Ministero pubblico della Confederazione garantiscono il coordinamento delle loro operazioni d’inchiesta, in particolare nell’ambito dell’esecuzione dei provvedimenti coercitivi di cui agli articoli 241–250 CPP, all’articolo 42 capoverso 2 della presente legge e agli articoli 45–50 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA). Una procedura penale vertente su un
accordo di cui all’articolo 53a capoverso 1 non può concludersi con una condanna dell’accusato fintanto che per lo stesso accordo è pendente una procedu-