Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine

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Avamprogetto di LCart posto in consultazione

Nella variante B concernente le sanzioni penali sono previste due procedure indipendenti tra loro. L’inchiesta dell’Autorità della concorrenza, che si conclude con la decisione del Tribunale federale della concorrenza, è rivolta unicamente contro l’impresa. Secondo la soluzione proposta, la procedura nei confronti del collaboratore responsabile deve essere condotta dal Ministero pubblico della Confederazione ed essere deferita al Tribunale penale federale per la decisione di prima istanza.

La variante B è più onerosa sul piano istituzionale poiché implica una procedura penale parallela alla procedura nei confronti dell’impresa. La seconda fase procedurale risulta indispensabile, essendo decisivo il fatto che l’autorità giudicante deve poter emanare anche pene detentive. Simili procedure penali non possono essere attuate nell’ambito dell’attuale ordinamento istituzionale.

Entrambe le varianti traggono vantaggio dalla riforma istituzionale proposta nella consultazione del 30 giugno 2010: essa conferisce infatti all’attuale procedura di prima istanza gli elementi indispensabili in ambito penale (separazione tra l’inchiesta e la decisione, nessun rappresentante di interessi nell’organo decisionale).

Nel diritto in materia di cartelli dovranno continuare a occupare un ruolo di primo piano il ripristino della concorrenza e, con esso, la correzione e il sanzionamento del comportamento delle imprese. Il sanzionamento delle persone fisiche dovrà intervenire come strumento supplementare in una procedura a sé stante per tipi di accordi particolarmente dannosi come gli accordi sulla fissazione diretta o indiretta dei prezzi, sulla limitazione dei quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare e sulla ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali. La norma penale che si intende introdurre nella LCart sarebbe pertanto applicabile in particolare agli accordi per l’aggiudicazione di appalti.

Altre varianti, che almeno a prima vista apparivano attuabili, sono state respinte. Fra queste, in particolare, l’idea di una procedura unificata di diritto penale amministrativo condotta allo stesso tempo nei confronti delle imprese e dei collaboratori responsabili che hanno partecipato a un accordo orizzontale. Uno dei motivi è che sarebbe inopportuno modificare il diritto procedurale a causa di un’unica forma di comportamento dannoso per la concorrenza. Questa obiezione si oppone anche a un cambiamento a favore del Codice di procedura penale nel perseguimento delle imprese.

Il testo inviato in consultazione comprende inoltre i provvedimenti necessari affinché il programma di clemenza (sistema del bonus) già in vigore per le imprese, rivelatosi fin dalla sua introduzione nel 2004 uno strumento importante per lo smantellamento di cartelli, non venga indebolito dall’introduzione del sanzionamento delle persone fisiche. L’introduzione di un analogo programma di clemenza anche per i collaboratori di un’impresa è indispensabile, in caso di introduzione della variante B «Sanzioni penali», per non intralciare pesantemente il perseguimento di cartelli orizzontali particolarmente dannosi.

Mantenendo la sua precedente posizione, il Consiglio federale respinge il sanzionamento delle persone fisiche e si dichiara pertanto contrario sia alla variante A che alla variante B. Qualora fosse attuata anche la seconda parte della mozione, il Consiglio federale preferirebbe per diversi motivi la variante A.