Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Avamprogetto di LCart posto in consultazione
Un tale sistema di sanzioni assicura che sia le imprese, sia le persone fisiche siano rese responsabili degli atti e delle omissioni che, nei fatti, possono controllare o condizionare. Un uguale sistema - secondo cui le persone fisiche sono responsabili del loro proprio operato e le imprese sono tenute a rispondere degli atti compiuti dai loro dirigenti e collaboratori soltanto se non hanno attuato tutti i provvedimenti organizzativi necessari per impedirli - è già posto alla base del nuovo diritto penale d’impresa. Tale impostazione sarebbe appropriata anche nel caso della normativa sui cartelli, le cui pesanti sanzioni rivestono praticamente un carattere penale.
1.1.2 Parere del Consiglio federale
Nel suo parere, il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione e ha motivato la sua posizione come segue:
L’introduzione di sanzioni dirette è uno degli elementi più importanti della revisione della legge sui cartelli (LCart) del 2003. Secondo il disciplinamento della legge in vigore, è possibile prendere in considerazione, nell’ambito degli articoli 3 e 6 dell’ordinanza sulle sanzioni, in caso di restrizioni illecite alla concorrenza, dei programmi di conformità (e di conseguenza attenuanti la colpa) nonché delle circostanze di riduzione della sanzione, ma non come circostanze che permettono di sopprimere ogni sanzione.
Il Consiglio federale ha inoltre aggiunto che il fatto che in un singolo caso sia commessa una violazione del diritto dei cartelli depone di per sé a sfavore di un programma di conformità. La sola esistenza di un tale programma non deve essere sufficiente a giustificare un’esenzione da qualsiasi sanzione; essa presuppone invece un programma di conformità (compliance) qualificato, adeguato al settore e alle dimensioni dell’impresa interessata. La riduzione della sanzione non deve inoltre essere troppo importante, in quanto la possibilità di beneficiare di tale riduzione dimostrando l’esistenza di un programma di conformità indebolirebbe gli incentivi a ottenerla attraverso il programma di clemenza1.
Per quanto concerne il perseguimento penale delle persone fisiche ha inoltre aggiunto2:
Indipendentemente dalla possibilità di discolpa, sarebbe per principio utile, dal punto di vista preventivo, poter sanzionare in modo cumulativo tanto le persone fisiche quanto le imprese. Le esperienze fatte all’estero dimostrano che la possibilità di sanzionare le persone fisiche aumenta la dissuasione a formare cartelli hard core che hanno conseguenze nocive dal punto di vista economico e può ugualmente avere un effetto positivo sull’utilizzazione del programma di clemenza. Così, a livello internazionale, si può osservare che esiste una tendenza a sanzionare in modo diretto le persone fisiche che violano la LCart. Tale questione sarà pure tematizzata nell’ambito della valutazione in corso della LCart.
1 Secondo l’art. 49a LCart, se l’impresa collabora a rilevare e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione.
2 I termini persona fisica e persona sono utilizzati di seguito come sinonimi, in contrapposizione alla nozione di impresa ai sensi dell’art. 2 LCart.