Rapporto e Avamprogetto
Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine
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Legge sull’agricoltura Disegno
c. gli obiettivi e i provvedimenti adempiono le condizioni per uno sviluppo sostenibile del territorio.
3 La quota della Confederazione ammonta al massimo all'80 per cento dei contributi concessi dal Cantone. I Cantoni utilizzano i fondi applicando una chiave specifica del progetto per le prestazioni stabilite nell'accordo di gestione.
Art. 75 Contributi per i sistemi di produzione
1 Per promuovere forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura, rispettose dell'ambiente e degli animali vengono versati contributi per i sistemi di produzione. I contributi comprendono:
a. un contributo per ettaro, graduato secondo il tipo di utilizzazione, al fine di promuovere sistemi di produzione applicati nell'intera azienda;
b. un contributo per ettaro, al fine di promuovere una produzione vegetale e animale che limita l'uso di determinati mezzi di produzione;
c. un contributo per unità di bestiame grosso, graduato secondo le categorie di animali, al fine di promuovere forme di produzione particolarmente rispettose degli animali.
2 Il Consiglio federale stabilisce quali provvedimenti vengono promossi.
Art. 76 Contributi per l'efficienza delle risorse
1 Per utilizzare in maniera sostenibile risorse quali suolo, acqua e aria nonché per accrescere l'efficienza dell'impiego dei mezzi di produzione vengono versati contributi per l'efficienza delle risorse.
2 I contributi sono concessi per provvedimenti volti a introdurre tecniche rispettose delle risorse. Essi sono temporanei.
3 Il Consiglio federale stabilisce quali provvedimenti vengono promossi. I contributi sono concessi se:
a. è dimostrata l'efficacia del provvedimento;
b. il provvedimento è portato avanti anche al termine della promozione;
c. in tempi prevedibili il provvedimento è economicamente sostenibile per le aziende agricole.