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Consultazione 2010/150: Revisione totale dell'ordinanza concernente le designazioni “montagna• e “alpe• per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati (ordinanza sulle designazioni “montagna• e “alpe•, ODMA) · 5 pagine

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910.19

Disegno del 15 dicembre 2010

Ordinanza concernente l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)

del ....

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera c e 177 capoverso 1

della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli fabbricati in Svizzera e le derrate alimentari da essi ottenute.

Art. 2 Impiego delle designazioni «montagna» e «alpe»

1Le designazioni «montagna» e «alpe» possono essere impiegate per contrassegnare i prodotti nei documenti commerciali e nella pubblicità solo se le esigenze della presente ordinanza sono adempiute.

2Il capoverso 1 si applica anche alle traduzioni delle designazioni «montagna» e «alpe» nonché alle designazioni da esse derivate.

3La designazione «Alpi» può essere impiegata anche se le esigenze dell'ordinanza non sono adempiute, a condizione che essa si riferisca manifestamente alle Alpi in quanto area geografica.

4La designazione «Alpi» può essere impiegata per latte e latticini nonché per carne, prodotti e preparati a base di carne soltanto se sono adempiute le esigenze per l'impiego delle designazioni «montagna» o «alpe».

5I marchi, contenenti una designazione di cui ai capoversi 1, 2 e 4 e depositati in buona fede prima del 1° gennaio 1999, possono continuare a essere impiegati per prodotti che non adempiono le esigenze della presente ordinanza.

1 RS 910.1