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Consultazione 2010/150: Revisione totale dell'ordinanza concernente le designazioni “montagna• e “alpe• per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati (ordinanza sulle designazioni “montagna• e “alpe•, ODMA) · 5 pagine
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Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» 910.19
4La percentuale degli ingredienti di cui al capoverso 3 non può superare il 10 per cento del peso di tutti gli ingredienti agricoli. Lo zucchero non viene considerato.
5I prodotti che recano la designazione «montagna» o «alpe» non possono contenere un ingrediente agricolo proveniente dalla regione d’estivazione o dalla regione di montagna e lo stesso ingrediente agricolo proveniente da un'altra regione.
Art. 7 Luogo di fabbricazione
1La designazione «montagna» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se la fabbricazione ha luogo nella regione d'estivazione o in Comuni situati integralmente o parzialmente nella regione di montagna o nella regione d'estivazione.
2La designazione «alpe» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se la fabbricazione ha luogo nella regione d'estivazione.
3Le designazioni «montagna» e «alpe» possono essere impiegate anche se le seguenti fasi di trasformazione avvengono al di fuori della regione di cui rispettivamente al capoverso 1 e 2:
a. per il latte la trasformazione del latte crudo in latte pronto al consumo:
b. per la panna la trasformazione della panna cruda in panna pronta al consumo;
c. per il formaggio la stagionatura;
d. per gli animali la macellazione e il sezionamento.
4Per le derrate alimentari, i cui ingredienti agricoli adempiono le esigenze giusta l'articolo 6, ma che sono state fabbricate al di fuori della regione di cui rispettivamente al capoverso 1 e 2, le designazioni «montagna» e «alpe» possono essere impiegate nella denominazione specifica della derrata alimentare soltanto in relazione a uno degli ingredienti agricoli.
5Il capoverso 4 non si applica al formaggio stagionato ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari.
Sezione 3: Caratterizzazione
Art. 8
1Nell'elenco degli ingredienti va indicato quali ingredienti agricoli provengono dalla regione d'estivazione o dalla regione di montagna.
2Deve essere indicato il nome o il codice dell'ente di certificazione responsabile dell'azienda che procede al preimballaggio o all'etichettatura.
3Il Dipartimento federale dell'economia può definire contrassegni giusta l'articolo 14 capoverso 4 della legge del 29 aprile 19984 sull'agricoltura per la designazione di prodotti che adempiono le disposizioni della presente ordinanza.