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Consultazione 2010/150: Revisione totale dell'ordinanza concernente le designazioni “montagna• e “alpe• per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati (ordinanza sulle designazioni “montagna• e “alpe•, ODMA) · 5 pagine
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910.19 Agricoltura
Sezione 2: Esigenze poste ai prodotti
Art. 3 Origine dei prodotti agricoli
1La designazione «montagna» può essere impiegata soltanto se il prodotto agricolo proviene dalla regione d’estivazione giusta l'articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle zone agricole o dalla regione di montagna giusta l'articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza sulle zone agricole.
2La designazione «alpe» può essere impiegata soltanto se il prodotto agricolo proviene dalla regione d'estivazione.
Art. 4 Foraggiamento
1La designazione «montagna» può essere impiegata per i prodotti d'origine animale soltanto se almeno il 70 per cento della razione alimentare per ruminanti, calcolata in materia secca, proviene dalla regione d’estivazione o dalla regione di montagna.
2La designazione «alpe» può essere impiegata per i prodotti d'origine animale soltanto se sono adempiute le esigenze relative al foraggiamento giusta l'articolo 17 dell'ordinanza del 14 novembre 20073 concernente i contributi d'estivazione.
Art. 5 Detenzione di animali da macello
1La designazione «montagna» può essere impiegata per carne, prodotti e preparati a base di carne soltanto se:
a. gli animali da macello hanno trascorso almeno due terzi della loro vita nella regione d'estivazione o nella regione di montagna; e
b. la macellazione è avvenuta non più di due mesi dopo la loro partenza dalla regione d’estivazione o dalla regione di montagna.
2La designazione «alpe» può essere impiegata per carne, prodotti e preparati a base di carne soltanto se nell’anno civile della loro macellazione gli animali sono stati estivati per una durata conforme all’uso locale.
Art. 6 Origine degli ingredienti agricoli
1La designazione «montagna» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se tutti gli ingredienti agricoli adempiono le esigenze di cui all'articolo 3 capoverso 1.
2La designazione «alpe» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se tutti gli ingredienti agricoli adempiono le esigenze di cui all'articolo 3 capoverso 2.
3 Si possono utilizzare ingredienti agricoli che non provengono dalla regione d’estivazione o dalla regione di montagna se l’azienda può dimostrare all’ente di certificazione che nella regione d’estivazione o nella regione di montagna gli ingredienti agricoli necessari non sono disponibili.