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Consultazione 2010/150: Revisione totale dell'ordinanza concernente le designazioni “montagna• e “alpe• per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati (ordinanza sulle designazioni “montagna• e “alpe•, ODMA) · 5 pagine

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910.19 Agricoltura

Sezione 4: Certificazione e controllo

Art. 9 Certificazione

1I prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute devono essere certificati a tutti i livelli a valle della produzione primaria.

2I prodotti agricoli propri dell'azienda venduti direttamente e le derrate alimentari da essi ottenute nell'azienda o nell'azienda d'estivazione non devono essere certificati.

Art. 10 Enti di certificazione

In virtù dell'ordinanza del 17 giugno 19965 sull’accreditamento e sulla designazione, per la loro attività ai sensi della presente ordinanza gli enti di certificazione devono:

a. essere accreditati in Svizzera;

b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o

c. essere riconosciuti o autorizzati in altro modo in virtù del diritto svizzero.

Art. 11 Controllo

1Nelle aziende che fabbricano i prodotti di cui alla presente ordinanza il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effettuato almeno una volta ogni due anni da un ente di certificazione incaricato dall'azienda oppure da un ente di ispezione incaricato dallo stesso ente di certificazione.

2Nelle aziende d'estivazione che fabbricano i prodotti di cui alla presente ordinanza il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effettuato almeno una volta ogni quattro anni da un ente di certificazione incaricato dall'azienda oppure da un ente di ispezione incaricato dallo stesso ente di certificazione.

3Il controllo delle aziende dedite alla produzione primaria va effettuato ai sensi dell'ordinanza del 14 novembre 20076 sul coordinamento dei controlli.

4Il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza nel quadro della certificazione dei prodotti nelle aziende lungo l'intera filiera del valore aggiunto va altresì basato su una valutazione dei rischi.

5Nella misura del possibile, i controlli di cui ai capoversi 1-3 devono essere coordinati con i controlli di diritto privato o pubblico esistenti.

6L'ente di certificazione notifica le infrazioni alle autorità cantonali competenti e all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).

Art. 12 Obblighi delle aziende

Le aziende devono:

a. tenere una contabilità;

5 RS 946.512

6 RS 910.15