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Consultazione 2010/28: Messaggio sul finanziamento della cultura negli anni 2012-2015 (messaggio sulla cultura) · 92 pagine
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Nel frattempo ne sono state attuate diverse. Così, ad esempio, cinque istituti di previdenza sociale del settore culturale si sono riuniti, con il sostegno finanziario dell’UFC, in una rete di previdenza per gli operatori culturali (Netzwerk Vorsorge Kultur). Inoltre, le raccomandazioni del rapporto hanno portato a una revisione dell’ordinanza del 31 ottobre 194729 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS): sinora i salari ammontanti fino a 2200 franchi erano soggetti generalmente al versamento dei contributi AVS/AI/IPG per anno e per datore di lavoro solo se i lavoratori lo richiedevano espressamente. Ciò penalizzava però le persone che svolgevano regolarmente piccoli lavori con salari inferiori a detta soglia, una circostanza frequente nel settore culturale. Dal 1° gennaio 2010 per tutti i salari percepiti con attività svolte nel settore culturale vige l'obbligo sistematico del versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD (art. 34d cpv. 2 OAVS). Al momento, le associazioni culturali stanno discutendo assiduamente con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) come migliorare l'impostazione delle assicurazioni facoltative per gli operatori culturali ai sensi dell'articolo 46 della legge federale del 25 giugno 198230 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).
Nell’ambito delle consultazioni sulla LPCu, il Parlamento ha fissato inoltre una norma per migliorare la sicurezza sociale degli operatori culturali, non menzionata nel rapporto sulla sicurezza sociale degli operatori culturali: ai sensi dell’articolo 9 LPCu, la Confederazione e Pro Helvetia dovranno versare alla cassa pensioni o al terzo pilastro dei beneficiari una quota percentuale dei loro aiuti finanziari destinati agli operatori culturali. Per l'attuazione dell'articolo 9 LPCu, l’UFC ha insediato un gruppo di lavoro nel quale, accanto all’UFC, a Pro Helvetia e all’UFAS, siedono due rappresentanti degli operatori culturali. I risultati del gruppo di lavoro fungeranno da base per l'ordinanza di attuazione dell'articolo 9 LPCu del Consiglio federale (n. 1.2.5).
1.2.5 Strumenti di attuazione del messaggio sulla cultura
Come già menzionato al numero 1.2.1, il Parlamento decide tramite decreto federale solo del limite di spesa o del credito quadro dei singoli ambiti promossi. Le osservazioni sugli obiettivi e le misure di cui al numero 2 del presente messaggio servono da commento, ma non sono giuridicamente vincolanti. Il messaggio sulla cultura si concretizza mediante un'ordinanza di esecuzione del Consiglio federale sulla LPCu e regimi di promozione nonché mediante l’ordinanza sui sussidi di Pro Helvetia. Questi atti normativi saranno elaborati dall’autunno del 2010 e dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio del 2012, contemporaneamente alla LPCu.
L’ordinanza di esecuzione del Consiglio federale contiene in particolare le definizioni legali di vari concetti utilizzati nella LPCu, ad esempio la distinzione tra costi di progetti e spese d'esercizio. I regimi di promozione e in particolare l’ordinanza sui sussidi di Pro Helvetia definiscono gli obiettivi concreti da raggiungere per ogni ambito promosso, indicano gli strumenti e stabiliscono i criteri e le priorità normati-
29 RS 831.101
30 RS 831.40