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Consultazione 2010/28: Messaggio sul finanziamento della cultura negli anni 2012-2015 (messaggio sulla cultura) · 92 pagine

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Con l'approvazione della LPCu, il Parlamento ha dato un certo indirizzo, in termini materiali, alla politica culturale della Confederazione. Con gli articoli 10 (Misure di salvaguardia del patrimonio culturale) e 12 (Promozione della formazione musicale) LPCu, il Parlamento ha creato nuove disposizioni di sovvenzionamento e attribuito la loro attuazione all'UFC.

1.2 Messaggio sulla cultura 2012-2015

1.2.1 Funzione e ambito di validità del messaggio sulla cultura

Finora il Parlamento ha approvato i budget dei vari ambiti culturali, promossi di norma per la durata di un anno, nel quadro del preventivo della Confederazione. Quest'analisi settoriale e a breve termine delle condizioni quadro finanziarie della politica culturale della Confederazione è problematica, in particolare sullo sfondo dei mezzi proporzionalmente modesti e delle competenze sussidiarie della Confederazione. Secondo il legislatore, la politica culturale della Confederazione deve poggiare su una base interdisciplinare e a medio termine in grado di conferirle nuovo dinamismo. Con l'articolo 27 LPCu ha creato la disposizione normativa necessaria. D'ora in poi il Parlamento stabilirà la politica culturale della Confederazione a scadenze quadriennali e fisserà il limite di spesa e i crediti d'impegno necessari. Questo modo di procedere consente l'affermarsi della cultura come ambito politico a sé stante e di sottoporla a un'analisi globale con altri ambiti politici.

Nel quadro dei dibattiti sulla LPCu, il Parlamento ha rinunciato a integrare nel messaggio sulla cultura i fondi del DFAE a favore della cultura, poiché servono alla rappresentanza degli interessi e alla politica dello sviluppo e riguardano solo a margine gli obiettivi della politica di promozione culturale.

Per ragioni di diritto finanziario vi sono poi alcune altre eccezioni, brevemente elencate qui di seguito ai sensi della trasparenza:

– gli strumenti del limite di spesa o del credito d'impegno comprendono solo le uscite a titolo di riversamento e le uscite per investimenti. Le spese di personale e di esercizio dell'UFC non vi rientrano. Il finanziamento dei musei e delle collezioni dell'UFC, in particolare, avviene mediante i crediti d'esercizio. Le spese di esercizio dei musei e delle collezioni dell'UFC sono dichiarate al numero 2.1.1.4.

– I contributi finanziari della Svizzera ai Programmi di promozione cinematografica MEDIA dell'UE e a Eurimages del Consiglio d'Europa non possono essere integrati nel messaggio, poiché si tratta di contributi obbligatori senza margine di discrezionalità per il Parlamento.

– Il sostegno alle scuole svizzere all'estero in virtù della legge sull'istruzione degli svizzeri all'estero28 è retto da crediti di preventivo. Le cifre figurano al numero 2.1.3.6.

28 RS 418.0