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Consultazione 2010/28: Messaggio sul finanziamento della cultura negli anni 2012-2015 (messaggio sulla cultura) · 92 pagine
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competenza è dei Cantoni (art. 78 cpv. 1 Cost.). La Confederazione può tuttavia, ai sensi dell'articolo 78 capoverso 3, promuovere la conservazione e la cura degli oggetti protetti. Questa competenza di promozione è considerata una competenza parallela e costituisce dunque un compito comune della Confederazione e dei Cantoni fondato sugli articoli 13, 14 e 14a della legge federale del 1° luglio 196627 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).
1.1.3.2 Legge sulla promozione della cultura
La LPCu disciplina la competenza, l'organizzazione nonché il finanziamento e l'impostazione della politica culturale della Confederazione. Si tratta segnatamente dei seguenti aspetti:
– in primo luogo, la LPCu precisa la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni in virtù dell'articolo 69 Cost. e fissa le competenze tra i promotori federali della cultura. La LPCu implica una nuova ripartizione dei compiti tra l'UFC e Pro Helvetia.
L'UFC rinuncia ai seguenti compiti: promozione delle nuove leve, rappresentanza della Svizzera alle biennali di Venezia (arte e architettura) e del Cairo nonché alla Quadriennale del teatro di Praga, sussidi a progetti di arte mediale (Mediaprojects e Centre Virtuel), promozione di progetti fotografici, sussidio alle fiere del libro all'estero.
Pro Helvetia rinuncia, da parte sua, ai seguenti compiti: aiuti finanziari a Swiss Films, sussidi a case editrici, sostegno di grandi manifestazioni interdisciplinari di ampio respiro, organizzazione e finanziamento di dibattiti, convegni e manifestazioni analoghe di politica e scienza culturale.
Le due istituzioni hanno convenuto che la nuova ripartizione dei compiti darà luogo a una cessione di credito dall'UFC a Pro Helvetia dell'ammontare di 650 000 franchi all'anno, con effetto dal 2012.
– In secondo luogo, la LPCu disciplina l'organizzazione di Pro Helvetia negli articoli da 31 a 45. Vi rientrano segnatamente la limitazione dei compiti del consiglio di fondazione alle decisioni strategiche, lo snellimento del consiglio di fondazione da 25 a da 7 a 9 membri e la nuova impostazione del controllo e della sorveglianza da parte della Confederazione.
– In terzo luogo, la LPCu prevede uno strumento di gestione comune per quanto riguarda il finanziamento delle attività della Confederazione nel settore culturale (ad eccezione di quelle del DFAE e della BN): conformemente all'articolo 27 LPCu, il Consiglio federale sottopone al Parlamento un messaggio quadriennale concernente il finanziamento della promozione culturale della Confederazione (messaggio sulla cultura). Questo fissa le priorità della promozione in tutte le discipline, quindi anche in ambiti retti da leggi speciali come il cinema e il patrimonio culturale (cfr. in merito anche n. 1.2).
27 RS 451