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Consultazione 2010/29: Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese die trasporto pubblico (OOSI) · 5 pagine
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Art. 10 Convenzione con le autorità di polizia
L'impresa di trasporto o la società di sicurezza può stipulare con le autorità di polizia cantonali o comunali una convenzione scritta sulla reciproca collaborazione. Inoltra una copia della convenzione all'UFT.
Art. 11 Informazioni e notifiche all'UFT
1L'impresa di trasporto o la società di sicurezza invia all'UFT i seguenti documenti:
a. le istruzioni di servizio destinate al personale di sicurezza;
b. ulteriori documenti e informazioni richiesti dall'UFT, in quanto necessari per svolgere la propria attività di vigilanza.
2L'impresa di trasporto e la società di sicurezza inviano all'UFT entro la fine di marzo di ogni anno un rapporto sull'attività di sicurezza nell'anno precedente. L'allegato contiene le direttive inerenti ai rapporti sull'attività di sicurezza.
3L'impresa di trasporto e la società di sicurezza notificano senza indugio all'UFT eventi che compromettono seriamente l'adempimento dei compiti di sicurezza.
Art. 12 Ricorsi all'autorità di vigilanza
L'UFT è l'autorità competente in materia di ricorsi contro gli organi di sicurezza.
Art. 13 Disposizione transitoria
Entro il 31 dicembre 2011 le imprese di trasporto sono tenute a:
a. trasferire a una polizia dei trasporti secondo la presente ordinanza i compiti di polizia dei trasporti svolti secondo il diritto anteriore da organizzazioni private;
b. adeguare alle disposizioni della presente ordinanza le convenzioni stipulate con società di sicurezza secondo il diritto anteriore.
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il ……….
In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, ………. La cancelliera della Confederazione, ……..