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Consultazione 2010/29: Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese die trasporto pubblico (OOSI) · 5 pagine

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4 Art. Armi e mezzi ausiliari consentiti

Nel caso in cui faccia ricorso alla coercizione di polizia, il personale di sicurezza è autorizzato a impiegare nei confronti di persone i mezzi ausiliari e le armi seguenti:

a. mezzi d’immobilizzazione;

b. preparati naturali o sintetici a base di pepe;

c. cani di servizio;

d. manganelli e bastoni di difesa.

Art. 5 Deposito di garanzia

1Qualora la persona che si comporta in modo contrario alle prescrizioni non sia in grado di attestare la propria identità e il proprio luogo di residenza o non sia domiciliata in Svizzera, il personale di sicurezza può esigere un deposito a titolo di garanzia.

2L'ammontare del deposito di garanzia è stabilito in base all'importo presumibile delle multe, dei costi e dell'indennizzo di danni e oneri.

3Il deposito può essere fornito in contanti o mediante una garanzia rilasciata da un istituto bancario o assicurativo con sede in Svizzera.

4Il personale di sicurezza conferma con una ricevuta la consegna del deposito di garanzia.

5Se viene presentata denuncia penale contro una persona che ha fornito un deposito di garanzia, tale deposito è consegnato all'autorità inquirente assieme alla denuncia penale.

Art. 6 Costi della polizia dei trasporti

1La polizia dei trasporti pubblica i costi delle proprie prestazioni in un apposito catalogo. Le tariffe sono stabilite in base ai costi.

2Le imprese di trasporto tengono una contabilità separata per quanto concerne la polizia dei trasporti.

Art. 7 Trasferimento di compiti del servizio di sicurezza a una società di

sicurezza

1L'UFT rilascia alle imprese di trasporto l'autorizzazione a trasferire compiti del servizio di sicurezza a una società di sicurezza, qualora l'impresa di trasporto dimostri che la società adempie i requisiti di cui all'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza del 31 ottobre 20074 sull’impiego di società di sicurezza.

4 RS 124