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Consultazione 2010/29: Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese die trasporto pubblico (OOSI) · 5 pagine
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2L'impresa di trasporto stipula con la società di sicurezza una convenzione scritta sul trasferimento dei compiti di protezione. L'impresa inoltra una copia della convenzione all'UFT.
3Il presupposto necessario per la stipula di una convenzione tra l'impresa di trasporto e la società di sicurezza è l'adempimento da parte della società di sicurezza delle condizioni di cui al capoverso 4 e all'articolo 8 capoverso 1.
4La convenzione impegna la società di sicurezza a:
a. rilasciare informazioni sullo stato dei compiti ad essa delegati, su richiesta dell'impresa di trasporto o dell'UFT;
b. comunicare l'identità del proprio personale di sicurezza all'impresa di trasporto e all'UFT;
c. sostituire immediatamente il personale di sicurezza che non dispone delle conoscenze necessarie o che compromette l'adempimento dei compiti delegati;
d. notificare immediatamente all'impresa di trasporto circostanze che potrebbero compromettere l'adempimento dei compiti delegati;
e. comunicare immediatamente all’impresa di trasporto i casi in cui i requisiti concernenti la società di sicurezza e la formazione non sono più soddisfatti;
f. garantire la formazione di cui all'articolo 8 capoverso 1.
5L'impresa di trasporto controlla se la società di sicurezza adempie regolarmente gli obblighi di cui al capoverso 4 e i compiti delegati.
Art. 8 Formazione
1L'impresa di trasporto, qualora si tratti del personale del servizio di sicurezza, o la società di sicurezza assicura che il personale di sicurezza adempia i requisiti di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del 31 ottobre 20075 sull’impiego di società di sicurezza.
2Il personale della polizia dei trasporti è in possesso di un attestato professionale di Agente di polizia I secondo le indicazioni dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.
Art. 9 Identificabilità
L'impresa di trasporto e la società di sicurezza assicurano che il personale di sicurezza sia identificabile nello svolgimento delle sue funzioni e che sia esclusa ogni possibilità di scambio con il personale delle autorità di polizia.
5 RS 124