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Consultazione 2010/3: esiste solo in tedesco o francese. Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 7 pagine
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Ordinanza sull’assistenza amministrativa secondo le convenzioni per RU evitare le doppie imposizioni
Capitolo 2: Domande di assistenza amministrativa estere
Sezione 1: Assistenza amministrativa per l’esecuzione delle disposizioni della convenzione per evitare le doppie imposizioni
Art. 4
1L’AFC trasmette all’autorità richiedente le informazioni ottenibili secondo il diritto svizzero, che sono necessarie per l’applicazione delle disposizioni della convenzione per evitare le doppie imposizioni. Queste informazioni non possono essere ottenute mediante l’applicazione di misure coercitive.
2L’AFC informa previamente per scritto la persona interessata sulla natura e la portata delle informazioni da trasmettere.
3Se la persona interessata acconsente per scritto alla trasmissione delle informazioni o non risponde entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’AFC, quest’ultima trasmette le informazioni immediatamente dopo la ricezione del consenso o la scadenza del termine.
4Negli altri casi, l’AFC rende una decisione.
5Alla decisione dell’AFC può essere interposto ricorso secondo l’articolo 12.
Sezione 2: Assistenza amministrativa per l’esecuzione del diritto fiscale interno degli Stati contraenti
Art. 5 Esame preliminare
1L’AFC procede all’esame preliminare della domanda di assistenza amministrativa.
2La domanda deve rispettare il principio della buona fede. Essa deve essere respinta per motivo di tutela dell’ordine pubblico, se la concessione dell’assistenza amministrativa è inconciliabile con i valori fondamentali del diritto svizzero o contraria a interessi essenziali della Svizzera. La domanda deve essere segnatamente respinta, se si fonda su informazioni ottenute in violazione del diritto penale svizzero.
3La procedura di assistenza amministrativa può essere avviata, se:
a. la domanda è stata presentata dall’autorità competente;
b. la domanda è stata effettuata per scritto e contiene le seguenti indicazioni:
1. la menzione delle basi legali applicabili,
2. l’identificazione inequivocabile della persona interessata,
3. l’identificazione inequivocabile del detentore delle informazioni,
4. una descrizione delle informazioni richieste nonché le indicazioni concernenti la forma, in cui lo Stato richiedente desidera ricevere queste informazioni,