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Consultazione 2010/3: esiste solo in tedesco o francese. Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 7 pagine
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Ordinanza sull’assistenza amministrativa secondo le convenzioni per RU evitare le doppie imposizioni
Art. 8 Misure coercitive
1Le disposizioni della legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale amministrativo si applicano per analogia.
2Quali misure coercitive possono essere ordinati, esclusivamente, l’accompagnamento coattivo da parte della forza pubblica di testimoni regolarmente citati nonché le misure di perquisizione e il sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati.
3Le misure coercitive devono essere ordinate dal direttore dell’AFC o dal suo sostituto.
4Se vi è pericolo nel ritardo e se una misura non può essere ordinata tempestivamente, la persona competente può di sua iniziativa eseguire una misura coercitiva. La misura è valida soltanto se approvata entro tre giorni dal direttore dell’AFC o dal suo sostituto.
5La procedura d’apposizione dei sigilli secondo l’articolo 50 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale amministrativo non è applicabile.
6L’AFC può chiedere sostegno nell’esecuzione delle misure coercitive alle autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni nonché ad altre autorità.
7Il detentore delle informazioni risponde delle spese, che gli risultano dalle misure coercitive.
Art. 9 Diritti della persona interessata
1L’AFC richiede al detentore delle informazioni di fare designare alla persona interessata residente all’estero un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. L’AFC fissa il termine per la designazione.
2Se la persona interessata non designa un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, l’AFC la informa sulla procedura di assistenza amministrativa pendente per il tramite dell’autorità richiedente. Al contempo l’AFC fissa un termine alla persona interessata per designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. Nel caso particolare e nella misura, in cui l’autorità richiedente vi acconsenta espressamente, l’AFC può informare direttamente la persona interessata.
3La persona interessata può partecipare alla procedura e consultare gli atti. Lo stesso vale per il detentore delle informazioni, nei limiti in cui è legittimato a ricorrere contro la decisione finale. Sono fatte salve le eccezioni dell’esame degli atti secondo l’articolo 27 della legge del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.