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Consultazione 2010/3: esiste solo in tedesco o francese. Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 7 pagine

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Ordinanza sull’assistenza amministrativa secondo le convenzioni per RU evitare le doppie imposizioni

Art. 10 Procedura semplificata

1Se acconsente a fornire le informazioni alla competente autorità estera, la persona interessata ne informa per scritto l’AFC. Il consenso è irrevocabile.

2L’AFC chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità e facendo riferimento al consenso della persona interessata.

3Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, per il resto dei documenti si applica la procedura ordinaria.

Art. 11 Conclusione della procedura

1L’AFC notifica alla persona interessata la decisione finale, in cui motiva l’assistenza amministrativa e stabilisce la portata delle informazioni da trasmettere. L’impiego delle informazioni trasmesse viene circoscritto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile. L’AFC informa l’autorità richiedente in merito all’obbligo di segretezza previsto dalle disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

2La decisione è notificata alla persona interessata per il tramite del suo mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. Se non è stato designato alcun mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione avviene con pubblicazione nel Foglio federale.

3L’emanazione della decisione finale è parimenti notificata al detentore delle informazioni.

Art. 12 Rimedi giuridici

1Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutoria e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.

2La decisione finale dell’AFC può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che decide in via definitiva. Con questo ricorso è possibile impugnare anche le decisioni anteriori alla decisione finale. Sono applicabili le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

3La persona di cui all’articolo 11 capoverso 1 è legittimata a ricorrere.

4Il detentore delle informazioni è legittimato a ricorrere per quanto faccia valere la violazione dei propri diritti.

Art. 13 Impiego delle informazioni per altri scopi

1Una volta che la decisione finale è passata in giudicato, le informazioni contenute nella domanda di assistenza amministrativa e quelle trasmesse alla competente autorità estera possono essere impiegate ai fini dell’applicazione del diritto fiscale svizzero.

2Le ulteriori informazioni ottenute nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa non possono essere impiegate per altri scopi.