Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/33: Revisione totale dell'ordinanza concernente la qualità del latte (in futuro: ordinanza sul controllo del latte) / modifica dell'ordinanza del DFE concernente l'igiene nella produzione lattiera · 6 pagine
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eliminare l’eccezione di cui al capoverso 2 lettera c. Suisselab e Qualitas chiedono che i laboratori di prova abbiano la loro sede in Svizzera.
USC, Emmi, FROMARTE e TSM chiedono che l’UFV, prima di emanare direttive tecniche sugli standard tecnici minimi dei laboratori di prova, consulti le organizzazioni nazionali dei produttori e dei valorizzatori, dato che la determinazione dei requisiti è spesso rilevante anche dal punto di vista economico.
Articolo 13
Secondo i Cantoni AG, SG, SO, ZH nonché ACCS ed Emmi la disposizione deve essere abrogata. Si sostiene che i laboratori nazionali di riferimento siano menzionati nell’articolo 36 della legge sulle derrate alimentari e che i loro requisiti e compiti debbano essere definiti in un’ordinanza, in modo uniforme per l’intero settore alimentare, in applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004.
Articolo 14
Nel capoverso 2 occorre stabilire che i controlli non devono essere effettuati soltanto da un veterinario ufficiale, bensì anche, in generale, da un veterinario o da un controllore ufficialmente autorizzato (ASR, Emmi, VMI). I controlli devono essere eseguiti nell’ambito delle altre ispezioni e non devono comportare un inasprimento dei controlli o doppioni (SZ, TSM, Emmi, VMI, Qualitas, Suisselab, ASR, SBVZ).
Articolo 15
Per motivi pratici una sospensione della fornitura del latte deve essere ordinata per entrambi i criteri − numero di germi e cellule somatiche – già dopo la terza contestazione nell’arco di quattro mesi (GL). Inoltre si richiede che il periodo di valutazione sia esteso a sei mesi (AG).
2. Modifica dell’ordinanza del DFE concernente l’igiene nella produzione lattiera
Articolo 1
Il campo d’applicazione dell’OIgPL deve essere adeguato in modo che contempli anche i requisiti concernenti il trasporto del latte (art. 15) e i centri di raccolta del latte analogamente al regolamento (CE) n. 853/2004 (SO, AG, ZH, ACCS, ASVC).
Articolo 8
L’aumento della frequenza a 24 prelievi di campioni l’anno è, da un lato, accolto favorevolmente (AR, BE, BS, LU, NE, SZ, SG, NW, GL, GR, GE, RGD, SKS), dall’altro lato, è rifiutato (AG, ZG, UR, SO, ZH, SOBV, ACCS). Gli argomenti avanzati contro l’aumento dei campioni sono i seguenti: un simile aumento è in contraddizione con l’approccio fondato sui rischi sancito nell'ordinanza, comporta costi supplementari e non è necessario per l’adeguamento al diritto europeo. È stato chiesto, tra l'altro, che l’attuale frequenza di 14 prelievi l'anno sia mantenuta (AG, UR, SO, ZH, ACCS), che sia adeguata alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 o che l’aumento della frequenza dei campioni sia vincolato all’adozione dei requisiti igienici o dei valori soglia del diritto europeo (FR, SZ, ZH, TG, ACCS). Inoltre, si chiede che nel testo d’ordinanza non si parli di almeno due campioni, ma che questa aggiunta sia eliminata dato che l'analisi di oltre due campioni comporterebbe costi più elevati (USC, TSM, Emmi). Da un canto il mantenimento dei requisiti igienici è accolto favorevolmente (AR, BE, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, SG, ALN ZH, ASVC, Strickhof, CASEi, TSM, BAMOS, USC, ASR, FROMARTE, Emmi, ELSA, OMV, VMI, Suisselab, Qualitas, LaBeCo, SKS), d’altro canto si chiede di non eliminare il criterio del punto di congelamento dato che serve come prova dell’adulterazione del latte o come campione sospetto (ALN ZH, FR, ZG, CASEi, Strickhof, Emmi, OMV).