Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/33: Revisione totale dell'ordinanza concernente la qualità del latte (in futuro: ordinanza sul controllo del latte) / modifica dell'ordinanza del DFE concernente l'igiene nella produzione lattiera · 5 pagine
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21.05.2010
1. Ordinanza sul controllo del latte (OCL)
2. Modifica dell’ordinanza del DFE concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL)
Note esplicative
I. Premessa
Il controllo della qualità del latte è disciplinato dall’ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la qualità del latte (OQL; RS 916.351.0) e dall’ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL; RS 916.351.021.1). L’esecuzione, il coordinamento e la vigilanza del controllo della qualità rientrano attualmente nella competenza della Confederazione, più precisamente dell’Ufficio federale di veterinaria (UFV).
Nell’ambito del controllo della qualità, il latte di ogni produttore è controllato mediante analisi. Secondo la direttiva tecnica dell’UFV del 30 maggio 2005, ogni anno si effettuano, per ogni impresa di produzione, 14 analisi (1-2 al mese) per determinare il numero totale di germi, il numero di cellule somatiche, la presenza di sostanze inibitrici e il punto di congelamento. I primi tre criteri sono importanti per la sicurezza delle derrate alimentari e in caso di ripetute differenze possono comportare anche sospensioni per la fornitura del latte.
Il controllo del latte è parte integrante dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81). Affinché il latte e i latticini svizzeri abbiano un accesso facilitato al mercato europeo, la Svizzera deve applicare le disposizioni della legislazione europea come gli altri Paesi dell’UE.
Le disposizioni dell’UE sono contenute nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Il regolamento stabilisce quali parametri devono essere esaminati, con quale frequenza e secondo quali criteri di contestazione, tuttavia, non definisce le prescrizioni concernenti l’attuazione strutturale, le competenze e il finanziamento. Di conseguenza, l’attuazione del regolamento non è omogenea negli Stati membri dell’UE: la gamma va dai programmi effettuati e finanziati esclusivamente dallo Stato fino alla delega esclusiva dell’attuazione ai partner commerciali.
II. Punti essenziali dell’avamprogetto
È previsto di riorganizzare, entro il 2011, il controllo della qualità del latte d’intesa con il settore lattiero (ovvero le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori). L'intento è di semplificare il controllo della qualità del latte e di attribuire maggiore responsabilità al settore. I contributi della Confederazione all’attività di consulenza (cfr. art. 1 lett. a e art. 13 OQL) saranno soppressi. Essi servivano esclusivamente a sostenere le prestazioni di consulenza nella fase di avvio dopo la soppressione del Servizio di ispezione e di consulenza per l’economia lattiera (SICL).
La responsabilità dell’esecuzione, del coordinamento, dello sviluppo del controllo del latte e della sua vigilanza dovrà rientrare nelle competenze del settore lattiero. La Confederazione si concentrerà soprattutto sul controllo dell’utilizzo dei fondi federali conforme alle prescri- zioni e continuerà ad assumere la funzione di alta vigilanza.